fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
abito in un consorzio dove a suo tempo fu redatto un regolamento di condominio contrattuale con tabella dei millesimi calcolate sulla grandezza dei terreni non considerando le poche case esistenti all'epoca (1970).
Col passar del tempo sui terreni vuoti vennero poi costruite delle case.

Vorrei capire se è possibile applicare l'articolo 69 o se serva l'unanimità per la revisione delle tabelle millesimali.
Vi ringrazio anticipatamente

Fabrizio
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Come recita il com. 1 dello stesso art. 69 DACC
"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: "

quindi il riferimento è il valore dell'immobile, in se e per se, che a sua volta è funzione di svariati parametri, come:
> posizione
> piano
> l'orientamento
etcc etcc solo per citarne alcuni.
quindi a mio avviso si rientra del disposto del punto 1) dello stesso articolo richiamato. ossia:

"1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;"
se le tabelle sono state calcolate sulla grandezza dei terreni, è palese un errore a monte.
Quindi serve l'unanimità.
oppure in base alle disposizioni del primo capoverso del 69.
 

fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao e grazie per la risposta, ma non capisco....
se c'è stato a monte un errore allora non serve l'unanimità ma basta la maggioranza.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
nel caso che rappresenti E' interesse di tutti
"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. .......

in parole povere la modifica/rettifica dev'essere integrale
 

fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
perdonami ma non capisco.
Per cambiare le tabelle millesimali, quindi dare mandato a un perito, per realizzare delle nuove tabelle:
serve il consenso dei 1000/1000 o basta 501/1000 ?
Da come capisco io l' art. 69 se ci sono stati errori bastano 501/1000
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
perdonami ma non capisco.
sarà un problema tuo
da : tabelle millesimali contrattuali

Revisione delle tabelle millesimali contrattuali
Una volta formate ed approvate, le tabelle contrattuali possono essere riviste solo in due modi:
a) con un nuovo accordo tra tutti i partecipanti al condominio che decidano di individuare un nuovo criterio di ripartizione delle spese;
b) su ricorso di ogni singolo condomino all’autorità giudiziaria.

L’accordo tra i condomini può essere sia assembleare che extra – assembleare purché risulti chiaramente la volontà di tutti di consentire alla modificazione delle precedenti tabelle.


ancora da qui La modifica delle tabelle millesimali contrattuali
Se le tabelle in vigore hanno natura, oltre che origine, contrattuale, ossia derogano a quanto stabilito dal codice civile, per la loro modificazione è necessario il consenso, espresso in forma scritta (cfr. Cass. SS.UU. n. 943/99), di tutti i condomini.
Operare diversamente, ad esempio attraverso una deliberazione votata a maggioranza, vuol prendere una decisione sempre impugnabile per nullità.


se ancora non si capisce, vi sono i legali che saranno lieti di accogliere una tua richiesta di consulenza ed in quella sede avrai risposte più semplici !!!!!
 
Ultima modifica:

fabrizio64x

Membro Attivo
Privato Cittadino
sarà un problema tuo
da : tabelle millesimali contrattuali

Revisione delle tabelle millesimali contrattuali
Una volta formate ed approvate, le tabelle contrattuali possono essere riviste solo in due modi:
a) con un nuovo accordo tra tutti i partecipanti al condominio che decidano di individuare un nuovo criterio di ripartizione delle spese;
b) su ricorso di ogni singolo condomino all’autorità giudiziaria.

L’accordo tra i condomini può essere sia assembleare che extra – assembleare purché risulti chiaramente la volontà di tutti di consentire alla modificazione delle precedenti tabelle.


ancora da qui La modifica delle tabelle millesimali contrattuali
Se le tabelle in vigore hanno natura, oltre che origine, contrattuale, ossia derogano a quanto stabilito dal codice civile, per la loro modificazione è necessario il consenso, espresso in forma scritta (cfr. Cass. SS.UU. n. 943/99), di tutti i condomini.
Operare diversamente, ad esempio attraverso una deliberazione votata a maggioranza, vuol prendere una decisione sempre impugnabile per nullità.


se ancora non si capisce, vi sono i legali che saranno lieti di accogliere una tua richiesta di consulenza ed in quella sede avrai risposte più semplici !!!!!
infatti ho scritto "non capisco" non "non ti sei spiegato"
cmq grazie
 

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