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Normale
Concordo con quanto scritto da Procicchiani. Il principio sancito dalla norma e dalla sentenza che ugo cita valgono soltanto finché il bene è comune, ma non esclude che un corpo o spazio condominiale venga trasferito in proprietà esclusiva a un condomino o a un terzo.Il caso deciso dalla Cassazione riguardava - se ben ricordo - un condomino che si era di fatto "appropriato" di un lastrico solare, trasformandolo e/o impedendone l'uso agli altri condomini, senza il consenso di questi.Semmai, la presenza di antenne e sfiati determinerà la costituzione di servitù, il cui contenuto sarebbe bene venga precisato e regolato in sede di trasferimento (quanto alle modalità di accesso al terrazzo per la manutenzione dell'antenna o degli sfiati, etc.).
Concordo con quanto scritto da Procicchiani. Il principio sancito dalla norma e dalla sentenza che ugo cita valgono soltanto finché il bene è comune, ma non esclude che un corpo o spazio condominiale venga trasferito in proprietà esclusiva a un condomino o a un terzo.
Il caso deciso dalla Cassazione riguardava - se ben ricordo - un condomino che si era di fatto "appropriato" di un lastrico solare, trasformandolo e/o impedendone l'uso agli altri condomini, senza il consenso di questi.
Semmai, la presenza di antenne e sfiati determinerà la costituzione di servitù, il cui contenuto sarebbe bene venga precisato e regolato in sede di trasferimento (quanto alle modalità di accesso al terrazzo per la manutenzione dell'antenna o degli sfiati, etc.).
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