Rispondi alla discussione

Concordo con quanto scritto da Procicchiani. Il principio sancito dalla norma e dalla sentenza che ugo cita valgono soltanto finché il bene è comune, ma non esclude che un corpo o spazio condominiale venga trasferito in proprietà esclusiva a un condomino o a un terzo.

Il caso deciso dalla Cassazione riguardava - se ben ricordo - un condomino che si era di fatto "appropriato" di un lastrico solare, trasformandolo e/o impedendone l'uso agli altri condomini, senza il consenso di questi.

Semmai, la presenza di antenne e sfiati determinerà la costituzione di servitù, il cui contenuto sarebbe bene venga precisato e regolato in sede di trasferimento (quanto alle modalità di accesso al terrazzo per la manutenzione dell'antenna o degli sfiati, etc.).


Indietro
Top