pullysan

Nuovo Iscritto
ciao a tutti... abbiamo urgentemente bisogno di aiuto.
1 anno e mezzo fa abbiamo firmato regolare contratto di locazione registrato, che prevedeva una permanenza minima di 1 anno e dopo l'anno la possibilità di dare disdetta con preavviso di 6 mesi.
dopo 1 anno abbiamo quindi dato disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
come da contratto abbiamo fatto imbiancare l'appartamento, infissi interni ed esterni compresi, e chiamatao un'impresa di pulizie. il 28 febbraio scadevano i 6 mesi di disdetta, noi avevamo trovato tutti degli altri appartmenti, e quindi dovevamo uscire di casa.
La titolare del contratto si è rifiutata di recarsi all'appartamento per firmare un verbale di consegna e ci ha obbligato ad inviare le chiavi per raccomandata (non avevamo alternativa, la casa dovevamo lasciarla, è stata la titolare che non ci voleva permettere di farlo). noi abbiamo spedito le chiavi con raccomandata con ricevuta di ritorno..... e da quel momento si fa negare . sappiamo ovviamente nome, cognome, anche l'agenzia immobliare dove lavora, ma purtroppo là non si fa trovare, e sul contratto appare il suo nome quindi l'agenzia ci dice che loro non possono fare nulla, che questa persona è l'unica responsabile... ed è assente da 1 mese praticamente. Come possiamo fare per recuperare 4000 euro di caparra? non avremmo soldi per pagare un avvocato.... ma ci sarà pure un modo per recuperarli?
grazie in anticipo
 

studiopci

Membro Storico
Salve, prima di tutto, per favore, non scrivere in maiuscolo perchè in un forum equivale ad urlare ed anche se mi rendo conto che l'istinto sarebbe quello , credo che non volessi farlo... purtroppo per la tua disavventura il consiglio che mi sento di darti e quello di recarti all'agenzia immobiliare dove il proprietario lavora e con molta tranquillità chiedere il piacere di avvisare la signora che voi attenderete 3 giorni per essere contattati e riavere i soldi indietro , trascorsi i quali presenterete una bella denuncia ai Carabinieri per appropriazione indebita così la signora spiegherà a loro il motivo del rifiuto... altre soluzioni non ci sono
P.S. ma per 4.000 euro di cauzione pari a 2 mensilità cosa avete fittato... la reggia di Caserta . Fabrizio
 

pullysan

Nuovo Iscritto
ciao scusa non sono pratica di forum per cui avevo messo il maiuscolo solo per sottolineare la cosa importante e farla emergere rispetto al resto delle informazioni... ma terrò conto del suggerimento per le prossime volte. in realtà non sono 4000 ma 3900, pari a 3 mensilità (non 2...), l'affitto era di 1300 al mese per una casa dove stavamo in 4 con 4 camere matrimoniali, quindi il prezzo per noi era convenientissimo... solo che davvero non ci aspettavamo un simile comportamento...penso che faremo come ci suggerisci, anche perchè pare non ci siano alternative.... grazie per la risposta.
 

studiopci

Membro Storico
Non era una rimbrotto ... 4.000 oppure 3.900 non è che ci sia molta differenza , tenendo presente che i contratti prevedono ( in genere ) 2 e non 3 mensilità... comunque non dovete pensare ma agire così... questa persona si è appropriata dei vostri soldi , li ha incassati e spesi e molto probabilmente ora non sa come restituirli, ma questo non è un vostro problema oltretutto è una bella cifra. Fabrizio
 

topcasa

Membro Storico
ciao scusa non sono pratica di forum per cui avevo messo il maiuscolo solo per sottolineare la cosa importante e farla emergere rispetto al resto delle informazioni... ma terrò conto del suggerimento per le prossime volte. in realtà non sono 4000 ma 3900, pari a 3 mensilità (non 2...), l'affitto era di 1300 al mese per una casa dove stavamo in 4 con 4 camere matrimoniali, quindi il prezzo per noi era convenientissimo... solo che davvero non ci aspettavamo un simile comportamento...penso che faremo come ci suggerisci, anche perchè pare non ci siano alternative.... grazie per la risposta.
Io farei una lettera raccomandata e li metterei in mora, magari con lo stesso contenuto verbale che ti ha suggerito studiopci.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
purtroppo per la tua disavventura il consiglio che mi sento di darti e quello di recarti all'agenzia immobiliare dove il proprietario lavora e con molta tranquillità chiedere il piacere di avvisare la signora che voi attenderete 3 giorni per essere contattati e riavere i soldi indietro , trascorsi i quali presenterete una bella denuncia ai Carabinieri per appropriazione indebita così la signora spiegherà a loro il motivo del rifiuto... altre soluzioni non ci sono
Fabrizio

Ciao Fabrizio! :) Non credo che sussistano i termini per una denuncia presso la Polizia di Stato o l’Arma dei Carabinieri, perché la fattispecie in discorso ha natura civilistica e non penale. Se il recesso è avvenuto in maniera regolare (nei termini, in assenza di canoni arretrati non corrisposti e contestazione scritta di danni imputabili ai conduttori, esiste un credito liquido ed esigibile dai medesimi. Se una richiesta ufficiale di restituzione della somma di denaro versata a titolo di deposito cauzionale (che andava reso immediatamente alla riconsegna delle chiavi dell’immobile) non sortisce, in tempi brevi, alcun effetto, non vedo altre soluzioni che procedere in via giudiziale con una richiesta di decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di quanto dovuto: spetterà semmai alla proprietaria, eventualmente in sede di opposizione, far valere i propri diritti in riferimento al concluso rapporto di locazione.
 

studiopci

Membro Storico
Ciao Penny, non mi azzarderei mai di contraddirti su di un terreno che notoriamente è il tuo ( la sviolinata è d'obbligo :risata: ) però credo che la questione non si possa vedere in termini civilistici bensì debba essere necessariamente vista sotto il penale, la mia convinzione viene dal fatto che stiamo parlando di deposito cauzionale ed interessi non resi ( a quanto viene riportato ) sullo stesso; l'art. 646 del Codice Penale recita quanto segue :
" chiunque , per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il danaro o la cosa mobile altrui di cui abbia , a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni ( pena sospesa perchè entro i tre anni lo dico io ) e con la multa fino a 2 milioni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata ... "
Il deposito cauzionale è contrattualmente e civilisticamente ritenuto un deposito necessario senza contare che su questo deposito devono essere resi per legge gli interessi maturati... la tua soluzione è normale nel caso di debiti ma poichè non credo sia questo il caso ecco il perchè penso la strada sia quella della denuncia. Fabrizio
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ciao Fabrizio! :) Capita sovente, ove sorga controversia economica in materia locativa tra locatore e conduttore, che le parti, una volta falliti i rituali procedimenti con diffida all’immediata corresponsione di quanto dovuto – per evitare lunghi e costosi giudizi - si rivolgano, per una “tutela rapida del diritto”, all’Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato per sporgere querela o denuncia, pretendendo poi che tali organi intervengano per risolvere la vertenza insorta tra le parti: ad esempio è il caso di contestazioni legate a somme di denaro non ricevute (morosità) o trattenute (deposito cauzionale).

Gli uffici di Polizia Giudiziaria, una volta espletata preliminarmente la necessaria verifica del merito della questione, benché a volte riluttanti, trasmettono l’atto all’autorità competente perché valuti se sussista ipotesi di reato (non tutti gli illeciti sono reati). Se il Magistrato assegnatario del procedimento scaturito dalla querela riterrà di procedere, ricorrendo tutti i presupposti del fatto-reato, instaurerà un procedimento penale nei confronti del soggetto querelato, ma i casi a cui in precedenza si accennava vengono, in genere, archiviati, trattandosi di mero inadempimento civile su immobile contrattualizzato. Ciò non significa che una querela per presunta appropriazione indebita non possa a volte sortire l’effetto desiderato di persuadere il resistente a ottemperare ai propri obblighi.

Vertenze riguardanti in particolare il deposito cauzionale trattenuto senza titolo dal locatore passano attraverso altra via. Qualora, infatti, il locatore (querelato o meno) non provveda alla restituzione in modo tempestivo del deposito cauzionale, senza proporre domanda giudiziale per l’intera o parziale attribuzione dello stesso, a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne l’immediata restituzione, proponendo azione civile (per inadempimento di una obbligazione incombente sul locatore) e richiedendo idoneo decreto ingiuntivo (tra le tante Cass. n°14655/2002).

Riguardo, poi, la natura del deposito cauzionale che sollevi, non paiono esserci dubbi circa la natura di pegno, per essere più precisi di pegno irregolare. Favorevole a questa qualificazione è sempre la Suprema Corte (Cass. n°9287/1987): giuridicamente si ravvisa il pegno perché vi è una sorta di spossessamento, in danno del conduttore di una somma di denaro che viene consegnata al locatore, mentre l’irregolarità è data dal fatto che il bene dato in pegno (cioè la somma di denaro) si confonde con il patrimonio del locatore che ne diviene il proprietario, il quale può goderne i frutti e disporre liberamente del deposito stesso, di conseguenza la mancata restituzione del deposito cauzionale non configura l’ipotesi criminosa in esame, di cui all’art. 646 c.p., difettando il presupposto essenziale di impossessamento di cosa altrui, passando la somma, data a tale titolo, in proprietà del locatore. Apro una breve parentesi: la disposizione di cui all’art. 11 della legge n°392/1978 riprende, infatti, detto principio, consentendo al locatore di utilizzare la somma come meglio crede (il locatore deve unicamente restituire una somma equivalente più interessi).

Chiusa la parentesi, non nego che esista chi dissente da siffatta equiparazione totale del deposito cauzionale al pegno irregolare: alcuni interpreti (sia pure con qualche incertezza) e una parte minoritaria della giurisprudenza optano, infatti, per la tesi del deposito irregolare, ma, che io sappia, mai dottrina e giurisprudenza hanno concordato nel definire il deposito cauzionale come una forma di deposito necessario, tesi ardita, quest’ultima, che, sulla scorta di tale presupposto, renderebbe ardua la sovrapposizione delle due figure, considerato che il deposito necessario (figura peraltro non più riprodotta dal vigente codice civile), ai sensi dell’art. 1864 del cod. civ. del 1865, si verifica in circostanze del tutto particolari, ad esempio quando un soggetto, in caso di un evento non prevedibile (ad es. un incidente, un incendio, un naufragio, ecc.), “sotto l’impero della necessità”, ovvero senza avere alcuna libertà di scelta, affida in custodia un suo bene ad un altro soggetto.

Penny:amore:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto