Allora...
Dal 01/02/2022 è entrata in vigore la L 238/2021, nella quale viene modificato nuovamente (già era stata modifica con la L. n. 37/2019 dal 26/05/19) l’art. 5 c. 3 legge 39/89 e il 02/08/2022 è stata ripristinata, con la approvazione in senato del DDl Concorrenza 2021, la compatibilità tra l’agente immobiliare e la dipendenza o collaborazione di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia.
Attualmente la legge riguardo l'incompatibilità del mediatore prevede che:
« L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attivita' svolta in qualità di dipendente di ente pubblico (con eccezione dei dipendenti pubblici part-time non superiore al 50%) o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Permane l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività professionale di agente di affari in mediazione con quella di amministratore condominiale (MISE n 128364 del 22/05/19).
Quindi puoi lavorare come dipendente di una farmacia e fare l'agente immobiliare poichè i 2 settori merceologici (farmaci e immobili) non afferiscono al medesimo settore. Ricordati però che non potrai svolgere mediazione per i titolari della farmacia poichè il mediatore non deve avere con nessuna delle parti rapporti di dipendenza, collaborazione o rappresentanza (art 1754 c.c.).