IMPIANTI CENTRALIZZATI (Art. 4 comma 9)
Il DPR 59/09 sostiene che “è preferibile il mantenimento di impianti termici cent ralizzati
laddove esistenti” nel caso di:
- edifici esistenti con un numero di unit. abitative superiore a 4
- edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2 (vd. tabella DPR 412/93 riportata di
seguito) con potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato
maggiore o uguale a 100 kW
Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla
trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore
separata per singola unit. abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5331 del 02 aprile 2012, ha recentemente ribadito che il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. Tuttavia, la Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. Quest'ultimo è inoltre tenuto a partecipare alle spese di gestione se, e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. 16365/2007; Cass. 7518/2006).
A seguito della legge 192/2005, come modificata dal D.lgs 311/2006 e dalle sopravvenute leggi regionali, occorre in ogni caso che il distacco non comporti violazione del fabbisogno termico dell'edificio e sia compatibile con la legislazione in materia di risparmio energetico, tramite la certificazione di un termotecnico abilitato
Concludendo, è sufficiente un solo condomino purché si abbia una relazione tecnica in cui il Termotecnico abilitato ( solitamente un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) sostiene ( elementi oggettivi ) che il distacco non provoca squilibrio termico ed aggravio di spese per i Condomini che continueranno a servirsi dell'impianto.
Aspetto poco trattato ma a mio avviso rilevante qualora il distacco sia fattibile nel caso di non unanimità, è la revisione delle tabelle millesimali non tanto per la voce proprietà generale che rimane invariata ma quella pertinenziale specifica " Riscaldamento ".