Ti dico subito che è impossibile scaricare un conduttore in via telematica, in quanto la cessione telematica (oggetto di continui maldestri aggiornamenti da parte delle Entrate) è ora da 1 a 1: in sostanza non è possibile togliere un soggetto presente in contratto, indicando C cedente e A e B cessionari, in quanto la fornitura viene successivamente scartata con la motivazione “Un cessionario è presente in contratto” (quando il file arriva a destinazione trova ancora i codici fiscali dei due soggetti già presenti in contratto).
Tale operazione (lo scarico da 3 a 2 si configura, allo stato, per la maggior parte degli uffici, come cambio di titolarità ovvero modifica contrattuale e, pertanto, non transitabile attraverso il modello RLI) deve, pertanto, passare per l’ufficio di competenza.
Nel caso in cui il contratto sia assoggettato al regime ordinario IRPEF, occorre redigere un atto di modifica (la forma scritta è necessaria per la validità delle modifiche in contratto). In tal caso, occorre portare in registrazione, a mezzo mod. 69 (alcuni uffici delle Entrate non lo richiedono neppure), in duplice copia bollata, una scrittura privata modificativa del contratto originale, sottoscritta da tutte le parti in causa (locatore compreso) che serve per liberare il conduttore uscente, a seguito di cambio di titolarità (il pagamento dell’imposta di registro ha, infatti, valenza solo fiscale: la norma codicistica (art. 2704, co. 1) prevede che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura privata è stata registrata”) in cui si comunica all’ufficio delle Entrate di ………… che, con riferimento al contratto ……………, a far data dal ……………… a seguito del recesso del soggetto C, sono rimasti i soggetti A e B, fermo restando le altre obbligazioni contrattuali.
Poiché la risoluzione n°14/2014 non ha istituito un apposito codice tributo per il versamento, tramite il mod. F24 ELIDE, dell’imposta di registro (pari a 67 euro) nei casi di integrazioni/modifiche/variazioni, occorre utilizzare il solo modello F23 (cod. trib. 109T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce).
Nell’ipotesi in cui il contratto sia cedolarizzato, conviene risolverlo e registrarne uno nuovo in capo ai soggetti rimasti (il tutto a costo zero).