Una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione per gli Amministratori di condominio.
L’ alta Corte nella sentenza n.18331 del 6 Agosto del 2010 ha infatti fissato che “ l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’ art.1131 comma due e tre codice civile, può anche costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica dall’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’ atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Naturalmente è doveroso precisare che, in materia di azione processuale, il potere decisionale resta comunque esclusivamente in capo all’assemblea, che dovrà deliberare se agire o resistere in giudizio oppure se impugnare una sentenza nella quale il condominio risulta soccombente. Però questo potere gestorio dell’ assemblea di condominio va raccordato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, con la legittimazione passiva generale attribuita dall’ art. 1131 del c.c., secondo comma, all’amministratore condominiale. Pertanto l’amministratore può costituirsi, a tutela del condominio, senza la previa delibera dell’ assemblea, a patto che, poi, ottenga la ratifica del suo operato. La ratifica assembleare ha l’effetto di sanare ex tunc l’operato dell’amministratore.
Che dire?
Una bella toppa messa dal Giudice per risolvere difficoltà sempre più pressanti e non rinviabili di cui il legislatore stenta a farsi carico.
La sentenza mi sembra giunga opportuna ad assicurare la prontezza della difesa processuale del condominio, in assenza ( una carenza che perdura da sempre ) della capacità giuridica in capo allo stesso.
In ogni modo, l‘auspicata riforma del condominio, attualmente in discussione nelle sedi parlamentari, dovrebbe dare un serio contributo alla soluzione di questo ed altri problemi.
Staremo a vedere.
L’ alta Corte nella sentenza n.18331 del 6 Agosto del 2010 ha infatti fissato che “ l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’ art.1131 comma due e tre codice civile, può anche costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica dall’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’ atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Naturalmente è doveroso precisare che, in materia di azione processuale, il potere decisionale resta comunque esclusivamente in capo all’assemblea, che dovrà deliberare se agire o resistere in giudizio oppure se impugnare una sentenza nella quale il condominio risulta soccombente. Però questo potere gestorio dell’ assemblea di condominio va raccordato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, con la legittimazione passiva generale attribuita dall’ art. 1131 del c.c., secondo comma, all’amministratore condominiale. Pertanto l’amministratore può costituirsi, a tutela del condominio, senza la previa delibera dell’ assemblea, a patto che, poi, ottenga la ratifica del suo operato. La ratifica assembleare ha l’effetto di sanare ex tunc l’operato dell’amministratore.
Che dire?
Una bella toppa messa dal Giudice per risolvere difficoltà sempre più pressanti e non rinviabili di cui il legislatore stenta a farsi carico.
La sentenza mi sembra giunga opportuna ad assicurare la prontezza della difesa processuale del condominio, in assenza ( una carenza che perdura da sempre ) della capacità giuridica in capo allo stesso.
In ogni modo, l‘auspicata riforma del condominio, attualmente in discussione nelle sedi parlamentari, dovrebbe dare un serio contributo alla soluzione di questo ed altri problemi.
Staremo a vedere.