Bè insomma...non è proprio così.
Se il proprietario si facesse vivo oggi, avrebbe problemi e dovrebbe rivolgersi al giudice per riottenere il possesso, ma non per dimostrare di essere il proprietario.
L'azione di rivendicazione (dall'antica rei vindicatio), regolata dall'art. 948 del codice civile, è l'azione fondamentale a difesa della proprietà. Ha diritto di esercitarla chiunque si pretenda proprietario, e non sia in possesso del bene. Si esercita contro chiunque sia in possesso o nella detenzione attuale della cosa. Se si tratta di un bene immobile, la trascrizione della citazione renderà la sentenza efficace anche contro chi avesse acquistato diritti dal convenuto successivamente. L'azione è imprescrittibile, cioè chi ne ha diritto non può mai perdere la facoltà di esercitarla, salvi gli effetti dell'usucapione.
Perché l'azione abbia effetto favorevole, l'attore deve provare il suo diritto di proprietà, e per farlo non è sufficiente esibire un titolo d'acquisto, ma è necessario dimostrare che il dante causa aveva a sua volta un valido diritto, e così via, risalendo di proprietario in proprietario fino a giungere al primo titolo d'acquisto, che sarà di regola originario (l'usucapione il più frequente); è un tipico esempio di probatio diabolica. Da Wikipedia.