Salve a tutti,
dopo ore di ricerche online torno qui, sul forum, dove ho trovato altre volte risposte utili e risolutive che non ero riuscito ad ottenere altrove.
Oggi il mio problema è questo:
Come si regolamenta precisamente l'uso delle parti comuni (condominiali) come ad esempio i terrazzi? Fatte salve le possibili diverse prescrizioni del regolamento di condominio, che io sappia, tutti i condomini hanno diritto di utilizzare un terrazzo condominiale e di usarlo secondo la destinazione d'uso che lo caratterizza senza ledere il diritto altrui di farne uso.
Ma sono incappato in una apparente contraddizione. Ho letto infatti che è legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione (Cassazione civile , sez. II, sentenza 01.01.2006 n° 972).
Cioè io capisco che: un condomino può utilizzare una parte comune anche in modo difforme dalla destinzione d'uso "normale". Dove sta la verità?
Inoltre proprio non riesco a capire se è possibile utilizzare una parte di un bene comune per uso esclusivo proprio. Ad esempio mi pare di capire che è possibile istallare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare senza l'autorizzazione dell'assemblea se la possibilità di fare altrettanto non è impedita agli altri condomini (quindi rimane spazio sufficiente per gli altri) e se non si ledono altri diritti come il decoro ecc. (per esempio: Corte d’Appello di Salerno (con la sentenza 13 maggio 1983): è possibile installare pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare comune di un edificio se le loro dimensioni non sono ingombranti rispetto alla copertura dell’edificio e quindi non alterano il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini.)
Ma allora mi chiedo: dato un terrazzo condominiale di 100 mq in un palazzo con 10 condomini, cosa impedisce ad un condomino di usare in modo esclusivo 10 mq? (salvaguardando la destinazione d'uso a terrazzo)?
Ecco, non riesco a capire se l'uso della cosa comune si intende "a corpo" o "divisibile". Sto parlando naturalmente al di fuori di possibili accordi formali fra i condomini, che possono sempre deliberare la suddivisione delle parti comuni, se non vietata dal regolamento e approvata in assemblea.
Parlando come si dice "in punto di diritto" che ne pensate?
Grazie a tutti
Luca
dopo ore di ricerche online torno qui, sul forum, dove ho trovato altre volte risposte utili e risolutive che non ero riuscito ad ottenere altrove.
Oggi il mio problema è questo:
Come si regolamenta precisamente l'uso delle parti comuni (condominiali) come ad esempio i terrazzi? Fatte salve le possibili diverse prescrizioni del regolamento di condominio, che io sappia, tutti i condomini hanno diritto di utilizzare un terrazzo condominiale e di usarlo secondo la destinazione d'uso che lo caratterizza senza ledere il diritto altrui di farne uso.
Ma sono incappato in una apparente contraddizione. Ho letto infatti che è legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione (Cassazione civile , sez. II, sentenza 01.01.2006 n° 972).
Cioè io capisco che: un condomino può utilizzare una parte comune anche in modo difforme dalla destinzione d'uso "normale". Dove sta la verità?
Inoltre proprio non riesco a capire se è possibile utilizzare una parte di un bene comune per uso esclusivo proprio. Ad esempio mi pare di capire che è possibile istallare pannelli fotovoltaici sul lastrico solare senza l'autorizzazione dell'assemblea se la possibilità di fare altrettanto non è impedita agli altri condomini (quindi rimane spazio sufficiente per gli altri) e se non si ledono altri diritti come il decoro ecc. (per esempio: Corte d’Appello di Salerno (con la sentenza 13 maggio 1983): è possibile installare pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare comune di un edificio se le loro dimensioni non sono ingombranti rispetto alla copertura dell’edificio e quindi non alterano il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini.)
Ma allora mi chiedo: dato un terrazzo condominiale di 100 mq in un palazzo con 10 condomini, cosa impedisce ad un condomino di usare in modo esclusivo 10 mq? (salvaguardando la destinazione d'uso a terrazzo)?
Ecco, non riesco a capire se l'uso della cosa comune si intende "a corpo" o "divisibile". Sto parlando naturalmente al di fuori di possibili accordi formali fra i condomini, che possono sempre deliberare la suddivisione delle parti comuni, se non vietata dal regolamento e approvata in assemblea.
Parlando come si dice "in punto di diritto" che ne pensate?
Grazie a tutti
Luca