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La vicenda decisa dalla Cassazione riguardava una Parrocchia che aveva citato in giudizio un Comune deducendo di avere posseduto in via esclusiva, pacificamente ed ininterrottamente per oltre un ventennio alcuni locali attigui alla chiesa per cui chiedeva dichiararsi l'usucapione in suo favore dell'immobile.
Il Tribunale aveva respinto la domanda poichè il legale rappresentante della Parrocchia in un documento prodotto dal Comune aveva inequivocabilmente riconosciuto la proprietà dell'ente per i locali e che li deteneva senza titolo, chiedendone la cessione anche a titolo gratuito.
La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado sulla base del valore confessorio della proprietà a favore del Comune di cui alla richiesta con il quale il legale rappresentante della Parrocchia aveva chiesto al Comune la cessione gratuita dell'immobile.
Peraltro non era risultato che il materiale godimento e la disponibilità dell'immobile integrassero né una situazione di possesso utile ad usucapionem né l'animus possidendi, nè si applicava la presunzione ex art. 1141 c.c. in quanto la relazione con l'immobile era iniziata a titolo di detenzione, essendo in tal caso necessaria l' interversio possessionis che non era risultata provata.

La parrocchia ricorreva in Cassazione la cui decisione è stata pubblicata lo scorso 28 novembre.

I giudici di piazza Cavour rilevavano che la sentenza impugnata aveva fondato il proprio convincimento sul valore confessorio attribuito alla lettera del legale rappresentante della parrocchia al Comune che aveva riconosciuto inequivocabilmente la proprietà dell'immobile in capo al Comune, chiedendone la relativa cessione, anche a titolo gratuito, escludendo nel comportamento tenuto dalla ricorrente la esistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo del possesso.
La sentenza non spiegava le ragioni in base alle quali dovrebbe fondarsi il carattere confessorio della dichiarazione attribuibile alla parrocchia ovvero che tale nota dovrebbe fare escludere la esistenza di una situazione possessoria utile ad usucapionem e non potrebbe assumere rilievo decisivo il mero riconoscimento o la consapevolezza da parte del possessore dell'altrui proprietà.

Il punto decisivo della sentenza che sottolineo per i lettori di propit.it è il rilievo derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di atti interruttivi del termine per usucapire, per cui a tal fine non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cass. civ. n. 14564/2006 e 18207/2004).

L’"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.
L'indagine diretta a interpretare il contenuto della lettera al fine di ricercare quella che sarebbe la intenzione manifestata dal Parroco era assolutamente carente, in quanto i Giudici avrebbero dovuto verificare il significato che ad essa andava attribuita in base suo complessivo tenore, laddove il parroco aveva fatto cenno a un possesso pacifico e ininterrotto ultraventennale goduto prima di essere venuto a conoscenza che la proprietà sarebbe appartenuta al Comune che da un anno aveva fatto richiesta di regolarizzare tale posizione.
La richiesta da parte del parroco di ricevere la cessione, anche gratuita, dell'immobile non era elemento di per sé sufficiente a escludere l'animus possidendi, ben potendo essere finalizzata - attraverso il trasferimento della proprietà del bene posseduto - a consacrare in un atto formale produttivi di effetti giuridici l'acquisto del bene.
La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente.

Con l'occasione invio a tutti gli amici di immobilio.it e allo staff i migliori auguri per il Santo Natale.

Avv. Luigi De Valeri
 

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