marco1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ciao a tutti.
Ho venduto 6 mesi fa il 50% della mia prima casa a mia moglie ( che aveva l'altro 50% e siamo in separazione dei beni...) per acquistare, con le agevolazioni e per uso investimento, un'altra prima casa. Mi era stato detto che è possibile farlo senza problemi anche non andando ad abitare nel nuovo immobile e mantenendo la residenza attuale ( che è comunque nello stesso comune dell'immobile che andrò ad acquistare) . Unico neò è il pagamento dell'ICI che deve essere fatto perchè non abiterò nell'immobile. Oggi, parlando con la sig.ra che si occupa delle pratiche del mio notaio, è venuto fuori che, siccome sono proprietario di una quota ( 33% ) di 2 immobili ( fuori dalla regione dove risiedo ed avuti per successione dalla morte di mio padre ), forse non potrò usufruire delle agevolazioni... ? Spero che la sig.ra abbia preso lucciole per lanterne......

Grazie
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
la prima parte è vera: puoi mettere in locazione il riacquisto di prima casa se la vendita della prima casa precedente l'hai effettuata dopo 5 anni dall'acquisto, altrimenti la nuova deve essere abitazione principale (quindi con residenza nell'alloggio)....
quanto al resto, posto che la legge richiede il non possesso di altro alloggio fuori dal comune di residenza di altri alloggi acquistati con agevolazione fiscale prima casa, dipende da come hai ereditato: non spetta se si è dovuta versare anche l'imposta di registro o si ha usufruito dei benefici prima casa
 

marco1967

Membro Ordinario
Privato Cittadino
la prima parte è vera: puoi mettere in locazione il riacquisto di prima casa se la vendita della prima casa precedente l'hai effettuata dopo 5 anni dall'acquisto, altrimenti la nuova deve essere abitazione principale (quindi con residenza nell'alloggio)....
quanto al resto, posto che la legge richiede il non possesso di altro alloggio fuori dal comune di residenza di altri alloggi acquistati con agevolazione fiscale prima casa, dipende da come hai ereditato: non spetta se si è dovuta versare anche l'imposta di registro o si ha usufruito dei benefici prima casa
Allora dovrebbe essere tutto OK...L'acquisto del 50% della prima casa con agevolazioni l'ho fatto nel 1990...Ho rivenduto a mia moglie questa quota del 50% a febbraio 2011 e la % delle 2 case fuori l'ho ereditata dopo la morte di mio padre e non l'ho certo acquistata con nessuna agevolazione.. Quindi penso che posso acquistare con le agevolazioni e riaffittare senza problemi...Spero di aver capito bene quello che mi hai appena detto :confuso:
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in linea teorica si....poi i dettagli del tuo caso li sai tu.....prova, carte alla mano, a consultarti con un altro notaio o approfondire con quello con cui hai già iniziato a parlare..magari chiedi un colloquio col notaio (senza nulla togliere all'impiegata...ma sbagliare in questi casi costa)...;)
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Oggi, parlando con la sig.ra che si occupa delle pratiche del mio notaio, è venuto fuori che, siccome sono proprietario di una quota ( 33% ) di 2 immobili ( fuori dalla regione dove risiedo ed avuti per successione dalla morte di mio padre ), forse non potrò usufruire delle agevolazioni... ? Spero che la sig.ra abbia preso lucciole per lanterne......

Grazie

Stai tranquillo. Anche se avessi usufruito delle agevolazioni prima casa su una o entrambe le case acquisite per successione, potresti comunque usufruire delle agevolazioni per un successivo acquisto a titolo oneroso.
Infatti, in caso di successione, non si paga mai l'imposta di registro.
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Infatti, in caso di successione, non si paga mai l'imposta di registro.
:shock:
si chiama imposta di successione (o di donazione a seconda del caso....entrambe reintrodotte dal governo prodi con la finanziaria 2007), dipende dal grado di parentela tra defunto ed erede e se ci sono i requisiti prima casae varia dal 4 al 8% (in alcuni casi di parentela stretta è prevista una franchigia, variabile in relazione al grado di parentela, al di sotto della quale non si paga l'imposta).......

Aggiunto dopo 12 minuti...

se poi in caso di donazione, il valore della stessa eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita, quindi resta dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita
 

AntonioPa

Membro Attivo
Privato Cittadino
si chiama imposta di successione

Non mi riferivo all'imposta di successione, ma all'imposta di registro (che non si paga in caso di successione, al contrario delle imposte ipotecaria e catastale), presupposto questo che permette di poter usufruire delle agevolazioni su un successivo acquisto anche se si è usufruito di tali agevolazioni mortis causa (ipotecaria e catastale fisse).

se poi in caso di donazione, il valore della stessa eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita, quindi resta dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita

Infatti in questo caso "il donatario non potrà fruire nuovamente del regime agevolato neanche nel caso di compravendita di altra casa di abitazione, ciò in quanto i presupposti che legittimano il regime di favore nei due acquisti (donazione e compravendita) sono gli stessi." (Circ. AdE 38/2005). Quindi se è stata corrisposta l'imposta di registro (agevolata) in caso di donazione non è più possibile usufruire delle agevolazioni prima casa. Tra l'altro questa situazione non può più verificarsi in quanto l'imposta di registro in caso di donazione è stata abolita anche per donazioni oltre il quarto grado si parentela (L. 286/2006).
 

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