lampodieci

Membro Junior
Privato Cittadino
Egregi amici. ho un posto auto scoperto acquistato dal costruttore, regolarmente rogitato, su cui
pago la rispettiva IMU e oltre ad essere proprietario del l'area lo sono anche del terreno
acquistato in un secondo tempo. ( nella sostanza ho due rogiti poe lo stesso p.auto.
Tra l'altro NON è di " pertinenza" essendo un secondo posto auto.
Per motivi di necessità ho dovuto provvisoriamente, depositare su tale spazio
della legna per il camino.
Il regolamento "contrattuale" da me consultato NON pone alcuni vincoli circa
l'utilizzo di aree in proprietà.
Posso avere problemi da chicchessia o dall'amministratore.?
Saluti
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Trattandosi di utilizzo temporaneo, se non indicato diversamente dai titoli, non dovrebbero sorgere problemi giuridici da parte dei condomini e amministratore (lamentele sorgeranno di sicuro) a meno che non ci sia qualcuno che possa decidere d'agire per "danno temuto" ma in questo caso dovresti solo anticipare quanto hai già intenzione di fare.

Ai fini dei regolamenti comunali potresti infrangere delle norme di sicurezza (materiale infiammabile non adeguatamente protetto) o igieniche (eventuali animali e sporco) ma trattandosi di utilizzo temporaneo anche questi problemi dovrebbero essere limitati, tra l'altro, se dovessero intervenire ti intimerebbero la rimozione del materiale.
 

topcasa

Membro Storico
Trattandosi di utilizzo temporaneo, se non indicato diversamente dai titoli, non dovrebbero sorgere problemi giuridici da parte dei condomini e amministratore (lamentele sorgeranno di sicuro) a meno che non ci sia qualcuno che possa decidere d'agire per "danno temuto" ma in questo caso dovresti solo anticipare quanto hai già intenzione di fare.

Ai fini dei regolamenti comunali potresti infrangere delle norme di sicurezza (materiale infiammabile non adeguatamente protetto) o igieniche (eventuali animali e sporco) ma trattandosi di utilizzo temporaneo anche questi problemi dovrebbero essere limitati, tra l'altro, se dovessero intervenire ti intimerebbero la rimozione del materiale.
kurt per te o per la legge cosa significa temporaneo un giorno un mese una stagione un anno?[DOUBLEPOST=1372981044,1372980988][/DOUBLEPOST]se la destinazione d'uso è parcheggio, mi sembra che l'amministratore può sollevare sicuramente lamentele ed obbligare a toglierla-
 

wiwaxia

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Tecnicamente, indipendentemente da quanto scritto, nei posti auto scoperti e nei box, POSSONO starci SOLO gli auto/moto veicoli. Un box e' un box e quando vengono a fare la visita (comune per agibilita') DEVE trovare SOLO una scatola vuota, idem per il posto auto.
Assolutamente vietato detenervi all'interno materiale pericoloso di qualsiasi tipo. O altro materiale. Anche i vestiti, si anche quelli non puoi tenere nel box.
Poi, parliamoci chiaramente, per fare un ulteriore controllo dell' immobile la polizia municipale devono mandartela.
Ora, per esperienza, ti posso dire che la cosa migliore e' quella di chiedere ai tuoi vicini di p.auto, se lasci del materiale (accuratamente protetto in modo che gli altri condomini non si possano fare del male e sopratutto NON PERICOLOSO!!!!)) per qualche tempo se li disturba. Se sistemi bene le cose sul tuo posto auto ne avranno dei vantaggi in quanto entrano ed escono meglio dalle loro auto se manca la tua.
 

topcasa

Membro Storico
Tecnicamente, indipendentemente da quanto scritto, nei posti auto scoperti e nei box, POSSONO starci SOLO gli auto/moto veicoli. Un box e' un box e quando vengono a fare la visita (comune per agibilita') DEVE trovare SOLO una scatola vuota, idem per il posto auto.
Assolutamente vietato detenervi all'interno materiale pericoloso di qualsiasi tipo. O altro materiale. Anche i vestiti, si anche quelli non puoi tenere nel box.
Poi, parliamoci chiaramente, per fare un ulteriore controllo dell' immobile la polizia municipale devono mandartela.
Ora, per esperienza, ti posso dire che la cosa migliore e' quella di chiedere ai tuoi vicini di p.auto, se lasci del materiale (accuratamente protetto in modo che gli altri condomini non si possano fare del male e sopratutto NON PERICOLOSO!!!!)) per qualche tempo se li disturba. Se sistemi bene le cose sul tuo posto auto ne avranno dei vantaggi in quanto entrano ed escono meglio dalle loro auto se manca la tua.
quoto in totot
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
per quanto mi riguarda considero la Legge e non le opinioni, seppure rispettabili.
Tra l'altro chi ha risposto contestando quanto da me scritto ha fatto confusione tra autorimessa, box e lo spazio aperto definito "posto auto", inesistente per la normativa citata.

In materia vige il DECRETO MINISTERIALE 1 febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili che prescrive le caratteristiche costruttive finalizzate alla sicurezza di edifici finalizzati a contenere solo mezzi a motore o misti.
Tra l'altro uno spazio destinato per definizione a ricoverare un mezzo particolarmente pericoloso, in quanto contenente materiale altamente infiammabile e inquinante, utilizzato temporaneamente come deposito vede scendere la sua pericolosità.

Per quanto riguarda l'amministratore non ha potere di fare alcunché riguardo l'uso di uno spazio privato a meno che non comporti disturbo o pericolo agli altri condomino o a terzi e anche in questo caso deve rivolgersi alle autorità ma, ripeto, trattandosi di un uso temporaneo non vedo particolari problemi.

Per chi ha menzionato il certificato di agibilità (DPR 380/2001) ricordo che deve essere posseduto, o richiesto, per tutti i locali dove si vive o si svolge una attività umana. Sono esclusi in genere i magazzini o i box e inclusi invece i laboratori artigianali.
Leggendo l'art. 24 si rileva che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati... omissis... IN ragione dell'incontestabile elemento di fatto che il posto auto esterno non è edificio o parte interna allo stesso o destinato al permanere di persone non è oggetto di agibilità.
Non confondiamo quindi la verifica effettuata ai sensi del DPR 380 con la normativa di cui al DM 1/2/1986
 

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