Ne avevamo già parlato in un altro post. L'obbligo esiste a prescindere dalla data del rogito.
Ti allego una risposta, confermata dall'AdE, ad un quesito che è calzante a quello da te proposto:
Ques.: N. 238258 - Rub. 500
Il D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all’obbligo di registrazione i “contratti preliminari di ogni specie”, entro il termine di venti giorni dalla data dell’atto (articolo 13), mediante il pagamento dell’imposta fissa di €. 168,00 (articolo 10 della parte I della tariffa).
Nella nota in calce a quest’ultima norma si precisa che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria l’imposta deve essere corrisposta nella misura dello 0,5%; mentre in caso di acconti di prezzo non soggetti ad I.V.A. si applica la percentuale del 3%.
In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.
Dalla disposizione in esame si desume:
a) l’obbligo di registrazione del contratto preliminare;
b) che tale registrazione deve precedere quella del contratto definitivo, ma nulla vieta che essa sia successiva alla stipulazione del medesimo.
L’obbligo di registrazione del contratto preliminare deve pertanto ritenersi sussistere anche se entro il termine fissato dalla legge per tale adempimento le parti siano addivenute alla stipula del contratto definitivo.
Fonte il Sole 24 ore