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Mutuo nei Paesi Islamici [modifica]
Il Corano e la tradizione orale vietano categoricamente il prestito a interesse, qualunque sia l'interesse applicato e lo scopo del prestito, affermando che non c'è distinzione fra prestito a interesse e usura.
Il guadagno è legittimo se associato ad un rischio, che deve essere un rischio d'impresa. Esiste anche un rischio finanziario, ma la tradizione porta a un'interpretazione condivisa che legittima un profitto sul denaro soltanto a fronte di un rischio d'impresa e di un investimento produttivo (in beni e servizi).
Il diritto islamico vieta sia l'applicazione di interessi passivi che di interessi attivi. Per cui i musulmani non percepiscono alcun guadagno dai risparmi depositati in banca su un conto corrente.
Ciò è un incentivo alla circolazione della moneta in quanto soltanto con un investimento produttivo, esistono forme giuridiche che consentono al proprietario del denaro di ottenere un profitto.
La colpa riguarda con analoga gravità non solo chi presta il denaro, ma anche il fedele che adempie al pagamento di un interesse. Ciò vale anche avendo contratto degli obblighi legali in Paesi di diritto non islamico.
Vari sforzi reinterpretativi hanno tentato di rendere meno categorico questo divieto, senza arrivare ad un nuovo orientamento dottrinario.
Perciò, il diritto islamico impone mutui a tasso zero dei quali usufruiscono i musulmani, che ne fanno richiesta anche in Europa. In alcuni Paesi islamici non sono le banche locali a essere impegnate in questa attività; il denaro prestato è quello della zaqat, l'elemosina obbligatoria per tutti i cittadini e imprese di diritto islamico.
Altre esperienze di mercati con prestiti a interesse zero furono in passato: le fiere dei cambi rinascimentali, le banche mutualistiche e cooperative, il venture capital, gli esperimenti di denaro a scadenza durante la Grande Depressione ad alcuni esperimenti di monete locali.
Immobile a rate [modifica]
Per i musulmani è illecito pagare o ricevere interessi di qualunque ammontare. Essendo i mutui di fatto vietati dal Corano, è stato studiato l'acquisto di casa a rate.
Saltando l'intermediazione bancaria, l'inquilino paga un affitto mensile maggiore dei prezzi concordati per area territoriale, con riscatto finale della casa.
Una forma simile di finanziamento ha lo scopo di favorire una relazione diretta fra acquirenti e venditori, di eliminare l'intermediazione bancaria e consentire all'acquirente il risparmio sugli interessi.
L'acquirente versa un acconto sul valore dell'immobile e il capitale restante a rate. L'acconto comporta un parziale trasferimento dei diritti e obblighi di proprietà dal venditore all'acquirente. Subito dopo il pagamento dell'acconto, l'acquirente ha la possibilità di prendere possesso dell'immobile e darlo in locazione o sublocazione.
L'acquirente diventa proprietario a tutti gli effetti di legge subito dopo il saldo dell'ultima rata pattuita, e solo allora può vendere l'immobile. Nel tempo intermedio, l'immobile è in uno stato giuridico di multiproprietà fra acquirente e precedente proprietario, che possono cedere l'immobile solo di comune accordo.
Con il pagamento delle rate, l'acquirente ottiene quote crescenti della multiproprietà fino al 100% e a divenire unico proprietario. La ripartizione degli oneri per spese straordinarie e imposte a carico della proprietà, è ripartita in proporzione alle quote di acquirente e venditore. La legge disciplina il trasferimento dei diritti di proprietà nell'ottica di un'acquisizione progressiva di diritti e tutela da parte del compratore, via via che la sua quota si avvicina al 100%.
Nel caso in cui non rientri fino alla fine nei pagamenti, il proprietario è tenuto a rimborsare la quota eccedente l'affitto contrattuale. L'inquilino riscatterà la casa al prezzo pattuito anche un decennio prima al momento del contratto. Può comunque vendere la casa ad un prezzo pari al valore di mercato dell'immobile diminuito della somma del prezzo pattuito nel contratto, che resta ancora da pagare, e che sarà saldata dall'acquirente dell'immobile. Ciò ha un effetto stabilizzante sui prezzi del mercato immobiliare.
In Italia, esiste a tipologia contrattuale dell'acquisto a riscatto. Il codice civile disciplina solamente la vendita con patto di riscatto, per cui il riscatto del bene è un'opzione a favore del solo del venditore, non dell'acquirente. L'acquirente può esercitare questa opzione se è prevista nel contratto o di leasing. Non necessariamente si tratta di una scrittura privata, non opponibile a terzi. Ad esempio, nelle compravendite di immobili soggetti all'edilizia agevolata, l'opzione di riscatto è menzionato nell'ambito di un regolare atto notarile.
In Italia, al momento della firma del rogito notarile, il venditore incassa sempre l'ammontare dell'intero importo (a mezzo di assegno, bonifico). L'acquirente può pagare con mezzi propri e/o tramite un mutuo, e l'aspetto finanziario è trasparente all'acquirente.
Prestito vitalizio [modifica]
Prestito vitalizio ipotecario: Un provvedimento recente del governo autorizza banche e società di intermediazione (autorizzate dal D. Lg.vo n. 58/1998, recante Testo unico sulla finanza) ad erogare prestiti fino al 50% del valore dell'immobile a persone fisiche sopra i 65 anni senza obbligo di pagamento né di capitale né degli interessi. L'onere del saldo è lasciato agli eredi, che dovranno effettuarlo in unica soluzione pena la perdita dell'immobile giacché il prestito è assistito da ipoteca di primo grado su un immobile ad uso di abitazione
Mutuo nei Paesi Islamici [modifica]
Il Corano e la tradizione orale vietano categoricamente il prestito a interesse, qualunque sia l'interesse applicato e lo scopo del prestito, affermando che non c'è distinzione fra prestito a interesse e usura.
Il guadagno è legittimo se associato ad un rischio, che deve essere un rischio d'impresa. Esiste anche un rischio finanziario, ma la tradizione porta a un'interpretazione condivisa che legittima un profitto sul denaro soltanto a fronte di un rischio d'impresa e di un investimento produttivo (in beni e servizi).
Il diritto islamico vieta sia l'applicazione di interessi passivi che di interessi attivi. Per cui i musulmani non percepiscono alcun guadagno dai risparmi depositati in banca su un conto corrente.
Ciò è un incentivo alla circolazione della moneta in quanto soltanto con un investimento produttivo, esistono forme giuridiche che consentono al proprietario del denaro di ottenere un profitto.
La colpa riguarda con analoga gravità non solo chi presta il denaro, ma anche il fedele che adempie al pagamento di un interesse. Ciò vale anche avendo contratto degli obblighi legali in Paesi di diritto non islamico.
Vari sforzi reinterpretativi hanno tentato di rendere meno categorico questo divieto, senza arrivare ad un nuovo orientamento dottrinario.
Perciò, il diritto islamico impone mutui a tasso zero dei quali usufruiscono i musulmani, che ne fanno richiesta anche in Europa. In alcuni Paesi islamici non sono le banche locali a essere impegnate in questa attività; il denaro prestato è quello della zaqat, l'elemosina obbligatoria per tutti i cittadini e imprese di diritto islamico.
Altre esperienze di mercati con prestiti a interesse zero furono in passato: le fiere dei cambi rinascimentali, le banche mutualistiche e cooperative, il venture capital, gli esperimenti di denaro a scadenza durante la Grande Depressione ad alcuni esperimenti di monete locali.
Immobile a rate [modifica]
Per i musulmani è illecito pagare o ricevere interessi di qualunque ammontare. Essendo i mutui di fatto vietati dal Corano, è stato studiato l'acquisto di casa a rate.
Saltando l'intermediazione bancaria, l'inquilino paga un affitto mensile maggiore dei prezzi concordati per area territoriale, con riscatto finale della casa.
Una forma simile di finanziamento ha lo scopo di favorire una relazione diretta fra acquirenti e venditori, di eliminare l'intermediazione bancaria e consentire all'acquirente il risparmio sugli interessi.
L'acquirente versa un acconto sul valore dell'immobile e il capitale restante a rate. L'acconto comporta un parziale trasferimento dei diritti e obblighi di proprietà dal venditore all'acquirente. Subito dopo il pagamento dell'acconto, l'acquirente ha la possibilità di prendere possesso dell'immobile e darlo in locazione o sublocazione.
L'acquirente diventa proprietario a tutti gli effetti di legge subito dopo il saldo dell'ultima rata pattuita, e solo allora può vendere l'immobile. Nel tempo intermedio, l'immobile è in uno stato giuridico di multiproprietà fra acquirente e precedente proprietario, che possono cedere l'immobile solo di comune accordo.
Con il pagamento delle rate, l'acquirente ottiene quote crescenti della multiproprietà fino al 100% e a divenire unico proprietario. La ripartizione degli oneri per spese straordinarie e imposte a carico della proprietà, è ripartita in proporzione alle quote di acquirente e venditore. La legge disciplina il trasferimento dei diritti di proprietà nell'ottica di un'acquisizione progressiva di diritti e tutela da parte del compratore, via via che la sua quota si avvicina al 100%.
Nel caso in cui non rientri fino alla fine nei pagamenti, il proprietario è tenuto a rimborsare la quota eccedente l'affitto contrattuale. L'inquilino riscatterà la casa al prezzo pattuito anche un decennio prima al momento del contratto. Può comunque vendere la casa ad un prezzo pari al valore di mercato dell'immobile diminuito della somma del prezzo pattuito nel contratto, che resta ancora da pagare, e che sarà saldata dall'acquirente dell'immobile. Ciò ha un effetto stabilizzante sui prezzi del mercato immobiliare.
In Italia, esiste a tipologia contrattuale dell'acquisto a riscatto. Il codice civile disciplina solamente la vendita con patto di riscatto, per cui il riscatto del bene è un'opzione a favore del solo del venditore, non dell'acquirente. L'acquirente può esercitare questa opzione se è prevista nel contratto o di leasing. Non necessariamente si tratta di una scrittura privata, non opponibile a terzi. Ad esempio, nelle compravendite di immobili soggetti all'edilizia agevolata, l'opzione di riscatto è menzionato nell'ambito di un regolare atto notarile.
In Italia, al momento della firma del rogito notarile, il venditore incassa sempre l'ammontare dell'intero importo (a mezzo di assegno, bonifico). L'acquirente può pagare con mezzi propri e/o tramite un mutuo, e l'aspetto finanziario è trasparente all'acquirente.
Prestito vitalizio [modifica]
Prestito vitalizio ipotecario: Un provvedimento recente del governo autorizza banche e società di intermediazione (autorizzate dal D. Lg.vo n. 58/1998, recante Testo unico sulla finanza) ad erogare prestiti fino al 50% del valore dell'immobile a persone fisiche sopra i 65 anni senza obbligo di pagamento né di capitale né degli interessi. L'onere del saldo è lasciato agli eredi, che dovranno effettuarlo in unica soluzione pena la perdita dell'immobile giacché il prestito è assistito da ipoteca di primo grado su un immobile ad uso di abitazione