bb91

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Ciao vorrei sapere se si può modificare un contratto di locazione per studenti universitari senza doverlo rifare...La modifica consiste nell'uscita dal contratto di uno studente senza che venga rimpiazzato mantenendo sempre lo stesso costo di affitto mensile ma suddividendo la somma in modo diverso?...Esempio prima si è in 4 persone e si paga 600 totale e 150 per persona ora invece 200 per persona.
 

Pennylove

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Privato Cittadino
Ti dico subito che non è obbligatorio stipulare un contratto nuovo nel caso cambi o se ne vada qualcuno dei coinquilini. Se hai un contratto per studenti universitari, art. 5, comma 2, legge n°431/1998, la clausola di recesso (vedi art. 9, allegato E al DM 30 dicembre 2012) prevede il recesso singolo per gravi motivi con tre mesi di preavviso (clausola standard) anche ad uno o più dei conduttori: pertanto, chi se ne va non deve sottostare all’approvazione degli altri conduttori rimanenti. Il recesso di uno dei conduttori, per gravi motivi, non comporta automaticamente la risoluzione del contratto di locazione che prosegue nei confronti degli altri conduttori che non abbiano esercitato il recesso. Questi ultimi rimangono obbligati per l’intero canone di locazione previsto contrattualmente (la ripartizione differenziata del canone rimane un vostro accordo interno, a meno che non sia normato dal contratto stesso), salvo esercizio, a loro volta, della facoltà di recesso.

Nel caso un originario conduttore se ne vada, è sufficiente, a fini tributari, registrare, presso l’ufficio dove è stato registrato l’atto, una cessione di contratto che trasferisca interamente a chi rimane gli obblighi previsti dal contratto stesso, mediante presentazione dei modelli F23 (cod. trib. 110T; 67 euro) e 69 (con barratura della casella “CES”=cessione). Il corretto comportamento civilistico comporta, inoltre, la registrazione di una scrittura privata (in bollo), come modifica del contratto originale, che resta pienamente vigente, sia nella durata sia in tutte le altre clausole, in cui dichiarare che ogni pendenza economica, relativa al contratto in essere, è già stata regolata tra di voi, in particolare per la quota di spettanza del canone di locazione, spese condominiali da rimborsare e deposito cauzionale e (nel caso di specie) eventualmente specificando che, a fronte del recesso del conduttore X, il canone di locazione viene ora così ripartito: Y=200 euro; K=200 euro; Z=200 euro. Quanto ai costi (non proibitivi) dell’intera operazione, direi che ragionevolmente non dovrebbero essere imputati a chi ne trae svantaggio (conduttori che rimangono), bensì al conduttore che recede dal contratto.
 

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