Massimo Chimienti

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La variazione in diminuzione dell'IVA è possibile se il termine per la dichiarazione di nomina del terzo è certo.

In linea di principio la possibilità di variazione in diminuzione dell'IVA è ammessa in caso di dichiarazione di nomina del terzo a seguito di stipula del preliminare, ma occorre verificare se nel caso concreto la dichiarazione di nomina sia effettuata nei termini e con le modalità previste dall'art. 1402 c.c., così da ritenere perfezionato un contratto per persona da nominare e, conseguentemente, prodotto l'effetto della sostituzione dell'originario contraente ex tunc.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 212/E dell'11 agosto, ha negato la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 4% in luogo di quella del 10% ad un contribuente che aveva individuato il termine per la supposta dichiarazione di nomina del terzo "al momento del rogito notarile": determinazione considerata incerta e generica, non suscettibile di trasformarsi in un termine "certus an et quando".

La disamina della normativa civilistica non consente di considerare tale pattuizione come contratto per persona da nominare, ma anzi il negozio produce i suoi effetti fra i contraenti originari ai sensi dell'art. 1405 Cod. Civ.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 11/08/2009, n. 212/E
 

Bagudi

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Ma voi in un compromesso "per sè o persona da nominare" avete mai messo un termine, se non quello del rogito ?

La clausola che io ho sempre usato - e che usano anche i notai - è la seguente:
[FONT=&quot]"il/la quale promette di acquistare, per sè o per persona o persone da nominare al momento della stipulazione notarile del contratto definitivo di compravendita, la seguente porzione di fabbricato: [/FONT]"

E quindi ???
Silvana
 

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