Max_caos90

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Salve a tutti, ho in vendita un "basso" immobili caratteristici del centro storico a 32mila€ locato di 35 mq totali, mi contatta una persona interessata ma specificandomi determinate condizioni, e cioè intende comprarlo tramite un prestanome ma richiedendo l'intero importo per l'acquisto tramite mutuo e soprattutto acquistandolo ad un prezzo di 70mila per poter stornare la parte in eccesso agli stessi, la mia domanda è, aldilà del ribrezzo che mi generano alcune persone con proposte del genere mi confermate che potrebbe esserci accertamento di valore essendo che il valore catastale e di c.a 7mila€ scarsi? O l'accertamento scatta solo per compravendita tra locali commerciali, uffici etc?
 

francesca63

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L'accertamento scatta se si compra a meno del valore, non a più, o se chi compra non può dimostrare dove ha trovato i soldi.
Ma chi dovrebbe concedere mutuo da 70.000 per immobile da 32.000 ?
 

Max_caos90

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Agente Immobiliare
L'accertamento scatta se si compra a meno del valore, non a più, o se chi compra non può dimostrare dove ha trovato i soldi.
Ma chi dovrebbe concedere mutuo da 70.000 per immobile da 32.000 ?
Purtroppo ci sono dei personaggi spettacolari nel nostro lavoro! E questo è uno dei tanti con questa richiesta assurda!
 

josko

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Il fatto che acquisti tramite un prestanome mi fa pensare e ci andrei con i piedi di piombo. E come fai con l'antiricilaggio cosa dichiari.
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il fatto che acquisti tramite un prestanome mi fa pensare e ci andrei con i piedi di piombo. E come fai con l'antiricilaggio cosa dichiari.
Niente poiché bisogna pur dir di no a certe stupidaggini! Approposito di antiriciclaggio io ho aperto una D.I devo compilare il registro per provvigioni superiori ai 12.500€ se ricordo, o comunque se mi potreste dare una dritta al riguardo, chiesto al commercialista ma per il nostro ambito non mi ha saputo rispondere e si vuole controllare bene la normativa.
 

josko

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Riporto un passo di un'articolo di un convegno di un'associazione di categoria in merito alla normativa che è stata modificata il 04/07/2017.
Quanto alle novità hanno sottolineato come «l’obbligo principale di adeguata verifica della clientela abbia subìto solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto, ovvero prima dell’inizio del rapporto. Riguardo all’identificazione del titolare effettivo sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione ed è stata prevista l’istituzione, nel Registro delle Imprese, di un’apposita sezione dove saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte, alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati».
È stato invece soppresso l’obbligo di registrazione delle operazioni, non più presente nella riforma.«È rimasto solo l’obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni del cliente e dell’operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l’obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l’operazione nell’Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che pertanto, a partire dal 4 luglio, non saranno più obbligatori», ha sottolineato l’esperto.
 

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