Cominciamo col dire che il diritto di prelazione all'acquisto di un'abitazione da parte dell'inquilino non è la regola, ma un'eccezione alla regola, nel senso che il campo di applicazione di questo istituto è molto limitato, nel senso che scatta solo quando il locatore si avvale della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza quadriennale, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, perché intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Detto ciò, a differenza di quanto accade per la vendita degli immobili locati per un uso diverso dall'abitazione - dove la prelazione del conduttore esiste indipendentemente dalla volontà o meno del locatore di non rinnovare il contratto - per l'abitazione, il diritto del conduttore di essere preferito ad altro acquirente, a parità di condizione, resta limitato alla sola ipotesi di vendita collegata al diniego di rinnovo del contratto, il che significa che se il locatore, nel corso della durata del contratto, decide di vendere l'immobile (lasciando, quindi, inalterata la durata del contratto), al conduttore non spetta alcun diritto di prelazione. In tale fattispecie l'acquirente subentrerà al precedente proprietario nei diritti e negli obblighi relativi all'immobile trasferito dal momento del suo acquisto.