Pregvole ogni tua parola.Sempre più mi convinco che l'immobile sia commerciabile e cioè che l'atto sia possibile perchè non viziato da nullità.
Occorre approfondire la sanabilità, essendo una sola camera dovrebbe, anche nel caso l'ampliamento sia post '67, rientrare nelle leggi regionali (Liguria?) per gli ampliamenti e in quelle cd "Piano casa".
- Come puoi vedere dallo studio del Notariato 5839 il cui link ti è stato correttamente e prontamente postato da Archanrew gli immobili ante 67 sono "sempre commerciabili"
- Non è detto che un abuso sia maggiore solo perché è grande (una camera) Nello studio vedrai che non basta una condizione perché l'abuso sia maggiore. Occorre vedere anche se l'ampliamento è esso ante '67 allora non vi sono problemi nemmeno di sanabilità. Se invece l'ampliamento è successivo occorre dimostrare che non è possibile l'abbattimento del volume in più senza pregiudizio per la parte lecita.
- Il fatto che non vi siano vincoli statuali è importante perché esclude il penale e riduce le sanzioni
- Buono anche il fatto che si tratti di unifamiliare, evita di dover coinvolgere altri
Rivolgiti a un buon Architetto e per buono intendo che conosca bene gli argomenti urbanistici, e soprattutto nel caso la camera sia post 67 ad un buon Notaio e per buon Notaio intendo che non si limiti a rabbrividire ma cerchi di aiutarvi a risolvere il problema. Segui bene personalmente la vicenda perché anche i professionisti non sono tutti uguali.
Per la dichiarazione in atto ex L.47/85 certamente essa va vista bene e non è consigliabile darla mendace. Fra l'altro essa può essere resa da chiunque ne abbia interesse e pertanto non è detto che la debba rendere la parte venditrice ma potrebbe essere quella che compra o entrambi. Di certo senza dichiarazione l'atto è nullo comunque.
Per la 122/10 il discorso è diverso in quanto riguarda essenzialmente il corretto accatastamento.
In sintesi: se come penso l'abuso è sanabile con l'applicazione dell'art. 37 del T.U. (Dia in sanatoria), in quanto anche l'abuso è ante '67, puoi andare in atto dopo aver pagato la sanzione, con dichiarazione che " l'immobile è ante '67 e per un abuso di .... è stata presentata Dia in sanatoria .." cioè sanatoria in itinere, se invece lo è per l'art. 36 il discorso è più complesso, vai in atto con "l'immobile è ante '67 e per un abuso di .... è stata presentata istanza di mantenimento per rilascio di Permesso in sanatoria .." con clausola sospensiva solo per quanto riguarda la camera in più.
Spesso noto di notai che alzano gli scudi senza approfondire : ho avuto e sto avendo problemi analoghi, che nascono da mancato approfondimento.
Poi la mia esperienza è che alla fine i Comuni propendono solo per la sanzione e non certo per la demolizione. Ovviamnete non è una regola ufficiale su cui fare affidamento.