Ma non annulla i contratti lecitamente firmati dal procuratore prima dell’anno morte del proprietario, che restano validi per gli eredi.
Cercate di mettervi d'accordo sulle risposte da dare, sono troppo diverse.
Secondo me formalmente ha ragione francesca63.
Tuttavia quello che succede nella pratica è molto diverso da ciò che è previsto in teoria.
Se gli eredi non vogliono più vendere il contratto sarà risolto senza pagamento del doppio della caparra e delle provvigioni, a meno che non siano state già pagate.
Naturalmente in questo caso l'acquirente non perde la caparra, che dovrà essere (almeno quella) restituita.
La Cassazione del 14.6.2017 n. 14782 ha stabilito che nel mandato con procura conferito nell’interesse del mandatario, l’irrevocabilità del mandato
è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicchè la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza (che si estingue per la morte del rappresentato)
Cause di estinzione della procura: oltre che in caso di revoca, la procura si estingue per: la scadenza del termine o il verificarsi della condizione risolutiva; il compimento dell’atto; la morte, la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante; l’estinzione del rapporto di gestione.
ercate di mettervi d'accordo sulle risposte da dare, sono troppo diverse.
Se l'acquirente paga il saldo prezzo contestualmente al conferimento della procura e, nel tempo che intercorre tra questo atto ed il rogito, il proprietario dovesse morire, gli eredi sono liberi di non vendere più, oppure vendere ad un terzo soggetto, incassando due volte il ricavo.
In pratica: gli eredi sono tenuti a vendere
Se ha firmato il defunto quando era in vita.
@francesca63
..O Francy.. Oggi e' il tuo compleanno..
Tra l'altro lo stesso giorno dell'ultimo dei miei figli.
Auguri..!!
Ecco perche' la tua risposta tarda tanto ad arrivare allora..
Che salame:
Mi ero quasi convinto, che la motivazione del ritardo, fosse dovuta alle tue "consuete" consultazioni.
Prima di venirci a spiegare, di come un '
contratto lecitamente firmato dal procuratore', possa trovare i propri effetti, senza il conferimento ad essere raporesentati, dagli eredi subentrati al titolo.