Veneto : Sostegno all'edilizia
La Giunta regionale del Veneto ha approvato il Disegno di Legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile”. Tra gli interventi previsti in deroga ai Piani Regolatori, quello che consente l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume; il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione, anche in area diversa se a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Per incentivare questi ultimi interventi è anche previsto un aumento della cubatura fino al 30% del volume esistente o del 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o delle fonti di energia rinnovabile.
Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. Il provvedimento stabilisce inoltre che non concorrono a formare la cubatura dell’edificio le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti finalizzate a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici.
Gli oneri:
Il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%, mentre la riduzione è pari al 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per quanto riguarda gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici il contributo sarà pari all’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita e in entrambi i casi ridotta del 50% in caso di edificio o unità destinata a prima abitazione. In merito gli ambiti di applicazione, i Comuni potranno escludere dai benefici di legge aree di particolare importanza sotto l’aspetto edilizio, paesaggistico o ambientale. La Legge non avrà valenza per le grandi strutture di vendita, né sugli edifici abusivi e per quelli realizzati dopo il 1° gennaio 2009.
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
La Giunta regionale del Veneto ha approvato il Disegno di Legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternativa e rinnovabile”. Tra gli interventi previsti in deroga ai Piani Regolatori, quello che consente l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume; il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione, anche in area diversa se a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Per incentivare questi ultimi interventi è anche previsto un aumento della cubatura fino al 30% del volume esistente o del 35% in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o delle fonti di energia rinnovabile.
Gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. Il provvedimento stabilisce inoltre che non concorrono a formare la cubatura dell’edificio le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti finalizzate a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici.
Gli oneri:
Il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%, mentre la riduzione è pari al 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per quanto riguarda gli interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici il contributo sarà pari all’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita e in entrambi i casi ridotta del 50% in caso di edificio o unità destinata a prima abitazione. In merito gli ambiti di applicazione, i Comuni potranno escludere dai benefici di legge aree di particolare importanza sotto l’aspetto edilizio, paesaggistico o ambientale. La Legge non avrà valenza per le grandi strutture di vendita, né sugli edifici abusivi e per quelli realizzati dopo il 1° gennaio 2009.
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