http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=38f4c078618bac5b
ma questa cosa e' vera?
Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sesta Sezione .
Non è necessario chiedere al comune il permesso se si vuole realizzare – così hanno deciso i giudici – «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».
Secondo la decisione del Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».
Pertanto, come si legge nella sentenza, strutture di questo tipo sono qualificate «alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».
Insomma, la veranda non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo: anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.
ma questa cosa e' vera?
Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sesta Sezione .
Non è necessario chiedere al comune il permesso se si vuole realizzare – così hanno deciso i giudici – «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».
Secondo la decisione del Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».
Pertanto, come si legge nella sentenza, strutture di questo tipo sono qualificate «alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».
Insomma, la veranda non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo: anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.