CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: CESSIONE A SEGUITO DI AGGIUNTA DI UN NUOVO CONDUTTORE
- REGIME ORDINARIO
- CEDOLARE SECCA
QUADRO A
SEZIONE II – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO
TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO = 3 (CESSIONE)
CEDOLARE SECCA = Non flaggare/barrare la casella.
DATA CESSIONE = Indicare la data del subentro del nuovo conduttore.
SEZIONE III – RICHIEDENTE
Deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato.
TIPO SOGGETTO = 1
QUADRO B
Nel caso di aggiunta di un nuovo conduttore in una convivenza già formatasi occorre indicare come cedenti e cessionari i soggetti originari e come cessionario il soggetto subentrante.
A titolo esemplificativo: A, B, C = soggetti originari e D = nuovo soggetto, indicare in NUMERO CONDUTTORE:
MODULO 001
001 cedente A
002 cedente B
003 cedente C
004 cessionario A
MODULO 002
005 cessionario B
006 cessionario C
007 cessionario D
QUADRO C
E’ obbligatorio compilare il quadro solo se è presente il campo CDC.
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ATTENZIONE
Esistono pareri discordi tra i vari uffici nel caso in cui un nuovo conduttore si aggiunga ad un gruppo di coinquilini. Per la maggior parte degli uffici tale fattispecie, da un punto di vista tributario, si configura come cessione parziale di contratto: i cointestatari cedenti cedono parte della loro quota di contratto al cessionario, vale a dire a colui che va ad aggiungersi agli altri cointestatari.
Va peraltro osservato che altri uffici non inquadrano la fattispecie in questione come cessione, ma come cambio di titolarità o integrazione/variazione di contratto: per tali uffici la cessione non può essere per quote, ma per intero contratto con un solo cedente e un solo cessionario: non può esserci cessione se si cede una quota di contratto, e ciò vale sia nel caso in cui si aggiunga un nuovo soggetto sia nel caso in cui esca un soggetto originario senza che un nuovo conduttore lo sostituisca. In tale circostanza, quindi, non è possibile avvalersi del modello RLI, ma occorre presentare il modello 69 unitamente a copia dell’avvenuto versamento (modello F23; cod. trib. 109T; 67 euro).
Pertanto, prima di procedere, si consiglia di rivolgersi all’ufficio competente.
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO: TARDIVA REGISTRAZIONE IN PRESENZA DI OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
LOCATORI PERSONE FISICHE = 1
CONDUTTORI PERSONE FISICHE = 2
ALLEGATI = Attestato di prestazione energetica (APE)
- CEDOLARE SECCA
Il locatore che registra in ritardo il contratto di locazione optando per il regime della cedolare secca non è tenuto al versamento delle imposte di registro e di bollo, nonchè degli interessi, ma deve comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, le sanzioni ridotte di registro e di bollo per ritardata presentazione. La sanzione, tuttavia, dovrà essere calcolata prendendo a riferimento l’imposta di registro che si sarebbe dovuta pagare sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
Contratto di locazione con data di inizio (data di stipula non precedente) il 01/02/2014 di durata pari a 4 anni.
Il locatore trasmette telematicamente la richiesta di registrazione il 10/04/2014.
Giorni di ritardo oltre il termine di scadenza = 38
QUADRO A
SEZIONE I – REGISTRAZIONE
TIPOLOGIA DI CONTRATTO = L1
DURATA = 01/02/2014 – 31/01/2018
NUMERO PAGINE = 10
NUMERO COPIE = 2
IMPORTO DEL CANONE = € 10.000,00
DATA DI STIPULA = 01/02/2014
MAPPE, PLANIMETRIE E DISEGNI = La casella non va compilata.
SEZIONE III - RICHIEDENTE
Uno dei contraenti (locatore o conduttore) o l’agente/agenzia immobiliare.
TIPO SOGGETTO = 1 o 2
QUADRO B
SEZIONE I – DATI DEL LOCATORE
SEZIONE II – DATI DEI CONDUTTORI
QUADRO C
Riportare i dati catastali e l’ubicazione dell’immobile.
QUADRO D
CEDOLARE = SI’
DICHIARAZIONE DEL LOCATORE = Indicare il codice fiscale del locatore.
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
IMPOSTA DI REGISTRO = € 0,00
IMPOSTA DI BOLLO = € 0,00
SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO = € 96,00
SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO = € 12,00
INTERESSI = € 0,00
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ATTENZIONE
La sanzione relativa all’imposta di registro (dovuta in solido dalle parti contraenti) è pari ad € 96,00: 10.000 x 4 x 2% x 12% (entro 90 giorni: 1/10 del 120%).
La sanzione relativa all’imposta di bollo (dovuta in solido dalle parti contraenti) è pari ad € 12,00: 96 x 12,50% (dal 31° al 365° giorno: 1/8 del 100%).
Gli interessi non devono essere versati (gli interessi si pagano sull’imposta di registro, ma in questo caso l’imposta di registro non c’è).
Modalità telematica: l’allegazione della copia del contratto sottoscritto dalle parti e dell’APE è facoltativa.