Quindi solo con la disdetta dell'inquilino non dovrò pagare indennità... e avete detto che anche se mi paga in ritardo non posso mandare disdetta senza pagarli poi l'indennità.Giusto???
 
Quindi solo con la disdetta dell'inquilino non dovrò pagare indennità..

Esatto.

se mi paga in ritardo non posso mandare disdetta senza pagarli poi l'indennità.

Se paga in ritardo, ma paga, sana la situazione e ritorna "normale".
Se poi gli fai causa perchè paga in ritardo ed il giudice ti da ragione (dubito in questi periodi), in presenza di sentenza favorevole non dovrai pagare l'indennità.
 
Nuovo quesito devo lasciare il locale il 30 novembre a seguito di una fine locazione e non mi sono accordato per il rinnovo, avendo io acquistato un locale in un'altra Via a circa 400 metri, dove trasferirò la ma attività, la vicinanza del nuovo locale non influirà sull'indennità di fine locazione? oppure essendo vicino alla vecchia sede non vale come perdita di attività..

GRAZIE
 
Il locatore può richiedere la restituzione delle mensilità previste dalla legge, a titolo di indennità di avviamento commerciale, solo se il conduttore apre un'attività nel medesimo fabbricato in cui si trovava il negozio oggetto del precedente contratto.
 
Buongiorno, volevo sapere se è cambiata qualche legge per l'indennità o è rimasta sempre la stessa?
Grazie!
Questo vale anche per prendere un'attività commerciale(tipo bar basta avere i requisiti richiesti)?
Grazie!
 
Se il tuo conduttore trasferisce o cessa l'attività non ha diritto ad alcuna indennità.
L'indennità spetta solo nel caso in cui tu, locatore, non rinnovi il contratto alla scadenza.

ma un parrucchiere non è un professionista come lo definisce la Legge?, mi sembra che per i professionisti non sia previsto avviamento, infatti uno può fare il parrucchiere anche a casa sua, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.[DOUBLEPOST=1388160274,1388160050][/DOUBLEPOST]
Il locatore può richiedere la restituzione delle mensilità previste dalla legge, a titolo di indennità di avviamento commerciale, solo se il conduttore apre un'attività nel medesimo fabbricato in cui si trovava il negozio oggetto del precedente contratto.
quindi il locatore, visto che non c'è perdita di avviamento, potrà affittare i locali liberati ad un'altra attività uguale a quella uscente anche nell'anno successivo al rilascio dei locali?
 

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