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Certamente il caso affrontato dalla Cassazione è diverso. Si tratta pur sempre però di una ripartizione delle spese di pensiline di proprietà comune. Se così è - mi pare non sussistano dubbi su questo - la competenza a deliberare è dell'assemblea. La suprema Corte afferma che il criterio...
Ciao @marcanto, ciò che affermi è corretto ma nel caso in questione le pensiline nascono assieme al fabbricato e quindi, in assenza di un titolo che ne determini la proprietà esclusiva, rileva la cosiddetta presunzione di condominialità.
Io direi grazie soprattutto all'amministratore che per ignoranza o incuria non ha mai segnalato alcunché all'assemblea e grazie anche a voi condòmini che, non vedendo rientrare il saldo del nuovo proprietario, non avete chiesto spiegazioni. Se l'amministratore avesse gestito correttamente la...
Vi consiglio di deliberare in assemblea un'equa ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria delle pensiline applicando, come indicato in precedenza, il secondo comma dell'art. 1123 c.c. in proporzione ai vantaggi goduti dai proprietari dei balconi e dal condominio nel suo complesso...
Responsabile di cosa? L'art. 63 delle disposizioni di attuazione codice civile, tra l'altro norma inderogabile, parla di biennio di solidarietà tra venditore ed acquirente. Le obbligazioni condominiali sorte in precedenza rimangono in capo al venditore (in questo caso all'esecutato). Il fatto...
Che le pensiline in questione siano parti condominiali e non di proprietà esclusiva dei proprietari degli ultimi piani è questione assodata. In merito alla ripartizione delle spese per la loro manutenzione però vi è un'interessante sentenza della Suprema Corte (numero 6010/2019) che applica in...
Buonasera @fabrizio64x, la tua ricostruzione dei fatti mi fa sospettare che il nuovo proprietario conosca bene il diritto condominiale. L'aver attribuito al nuovo condòmino un debito notoriamente riconducibile al suo dante causa, rende le delibere di approvazione dei rendiconti consuntivi...
Forse non sono riuscito a spiegare correttamente il mio pensiero. L'attestazione dello stato dei pagamenti, sempre utile in questi casi, certifica che il venditore è in regola con le quote condominiali oppure ne riporta la situazione debitoria, ma solo per ciò che riguarda la sua posizione. In...
Buongiorno @fab1977!, da quello che scrivi ti trovi in una situazione abbastanza comune al giorno d'oggi. Nel condominio in cui vorresti acquistare un'unità immobiliare esistono due morosi che, nonostante il decreto d'ingiunzione ottenuto dall'amministratore ed a loro notificato, non ne vogliono...
Nel tuo rogito è inserita una clausola "furbetta" con la quale gli acquirenti danno mandato al costruttore/venditore di predisporre e trascrivere un regolamento di natura contrattuale. Come ha più volte chiarito la Cassazione (vedi ad esempio sentenza n. 8606/2014) una clausola di quel tipo è...
Salve @Saretta83, come ti hanno già indicato nel post n.2 ti consiglio di autoconvocare un'assemblea estesa agli attuali 7 condòmini (6 appartamenti venduti + costruttore), con all'ordine del giorno la nomina dell'amministratore. Per fare questo sarebbe opportuno conoscere gli indirizzi di...
Tieni presente che dichiarando in contratto un canone di 350€ esso si trasforma nell'imponibile soggetto a tassazione. Se dichiari 270€ riduci l'imponibile in quanto gli oneri accessori non fanno reddito per il locatore.