Eh, ma fino al 2033 e’ lunga…In questo caso è riportata una frase, del tipo che qualora il venditore non trascrive domanda giudiziale entro il pagamento dell'ultima rata (o roba del genere), l'atto si considera valido a tutti gli effetti.
Direi proprio sia necessario.esigere i pagamenti a sostegno della regolarità dell'atto precedente
Perché , se l’inadempimento non è di lieve importanza ( cioè sono state saltate poche rate, ad esempio) , normalmente , trattandosi di un inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente (cioè il venditore) può chiedere la risoluzione del contrattocon conseguente restituzione delle reciproche prestazioni: la risoluzione, infatti, ha effetti retroattivi, nel senso che il contratto deve intendersi cancellato sin dall’inizio.
Ma il tutto puzza …
A meno che sia una finta vendita, che , con la “scusa” del pagamento posticipato, nasconda una donazione tra parenti, ad esempio.
Ma una prova del pagamento, o quantomeno una quietanza, per stare tranquilli, serve di sicuro