Per rispondere a @debboa non ho travato sul c.c. una specifica prelazione in capo ad un comproprietario, ma riterrei sufficiente quanto previsto dall'art. 1108 c.c.: per la vendita è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione.
Ora se un terzo acquirente offre una cifra inferiore a quella del comproprietario interessato all'acquisto, questi rinnova la sua proposta o non concede il consenso.
Ora se un terzo acquirente offre una cifra inferiore a quella del comproprietario interessato all'acquisto, questi rinnova la sua proposta o non concede il consenso.