Canelis

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti,
volevo sentire il parere di qualcuno più esperto...
Se io volessi comprare una casa e questa presenta una "tettoia" in legno ma non dichiarata, quindi in una condizione di abuso edilizio, nel caso di controlli da parte dell'ente deputato l'accusa grava nei confronti del proprietario attuale (ovvero io che ho appena comprato la casa ma che non l'ho costruita) oppure grava sul vecchio proprietario, che seppur non più proprietario ne è il costruttore??
Grazie
Ciaooooo
 

clokky1982

Nuovo Iscritto
Il committente è espressamente individuato dall’art. 29
tra i soggetti responsabili degli abusi edilizi, népoteva
essere altrimenti dato che in tanto un’opera (abusiva)
viene realizzata in quanto c’è qualcuno interessato
all’opera stessa.
Lo stesso dicasi per il titolare del permesso il quale, di
norma, coinciderà con il committente, ma ben può
verificarsi che i due soggetti siano persone diverse.

Il proprietario
Si tratta di stabilire se, ed in quali termini, il soggetto proprietario
dell’area, che non rivesta anche un’altra qualifica (es. titolare del
permesso, committente ecc.), possa essere chiamato a
rispondere, a titolo di concorso, nel reato edilizio commesso da
altri.
Si pone, allora, il problema di individuare la soglia di
comportamenti oltre la quale scatta a suo carico una
responsabilità penale; deve trattarsi di elementi che evidenzino
un consapevole contributo all’integrazione dell’illecito.
Al
riguardo, nella ricerca di elementi fattuali atti a dimostrare il suo
contributo, la giurisprudenza è ricorsa a diversi indici, quali
l’accertamento che il soggetto abiti nello stesso territorio
comunale ove èstata eretta la costruzione abusiva, che sia stato
individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell’opera, che
non vi siano state manifestazioni di dissenso, che egli abbia fruito
dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione.

Art. 29

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
 

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