Arcax

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Privato Cittadino
Direi proprio di sì.
E non vedo perché qualcuno dovrebbe volertelo impedire, o anche solo pensare di questionare in merito

C' è qualcuno che "rompe" dicendo che l accesso tramite cancello è solo per chi ha posto auto/box,e siccome i proprietari dei box/posti auto sono in maggioranza e hanno più millesimi non vorrei che facessero cartello. Voglio capire se hanno strumenti per tagliarmi fuori da quell accesso.
Il regolamento contrattuale non menziona l accesso al sottopiano dei garage/cantine.

Grazie
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
C' è qualcuno che "rompe" dicendo che l accesso tramite cancello è solo per chi ha posto auto/box
Dagli una copia del regolamento di condominio e, se trova un articolo che gli dà ragione, che te lo mostri.
i proprietari dei box/posti auto sono in maggioranza e hanno più millesimi
Come detto sopra, la maggioranza non conta. Vale il regolamento di condominio.
Chi rompe, e la maggioranza che lo segue, si può zittire definitivamente in assemblea. Basta che tu chieda all'amministratore di mettere l'argomento all'ordine del giorno. della prossima assemblea. Al momento di affrontare il punto, chiedi la parola e, con educazione e col regolamento alla mano, spieghi che puoi usare il corsello come fanno tutti. L'amministratore dovrà convenire che il regolamento ti da ragione.
Se poi qualcuno pensa di deliberare a tuo sfavore, sarà l'amministratore a dire che per questo serve l'unanimità (e con te contrario, non ci sarà mai).
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
@Arcax ... Identico e preciso a quello che accade nel condominio di mia figlia, avevo già chiesto lumi qui su immobilio....
quello che regolarizza l'aspetto delle ripartizioni delle spese è sempre il regolamento di condominio vigente anche ai fini delle spese di gestione/riparazione.
Difatti nel regolamento di condominio contrattuale cè scritto che le spese del cancello, rampa di accesso, illuminazione area di manovra e pulizia della stessa sono a carico dei solo proprietari dei Box.
Se non fosse specificato nel regolamento di condominio allora si applica il comma 2 art. 1123 che recita :" se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne".
Le cantine non hanno millesimi propri ma è tutt'uno con i millesimi dell'alloggio.
Da un approfondimento sulla questione che mi riguarda, e che è simile a questo caso, ho appreso che:
Per normativa l'accesso alle cantine che avviene tramite la scala interna dell'edificio deve avere una fuga di via, ecco perchè c'è la porta tagliafuoco che apre nell'aria di manovra, in teoria nessuno dovrebbe utilizzare quell'accesso per arrivare ai box, ma per comodità viene utilizzata dai proprietari dei Box.
Vero è che utilizzare area di manovra per 2...3 minuti per carico e scarico non dovrebbe essere motivo di discussione ma è anche vero che se i box sono 10 ed i condomini sono 32 (come nel mio caso) ci sarebbe una sproporzione nell'uso del cencello.
Sempre da un approfondimento sulla problematica è risultato che la porta tagliafuoco delimita le parti comuni, di conseguenza la porta di sinistra delimita le parti comuni dell'edifico "A" e la porta di destra delimita le parti comuni dell'edificio "B", i proprietari dei box non dovrebbero partecipare ad un eventuale spesa sulla porta tagliafuoco poichè partecipano come condomini, questo è unico punto a me poco chiaro.
Quindi direi che se pago posso utilizzare quello accesso.
Se ti vengono addebitate spese inerenti il cancello, luce ecc. ecc. allora si che hai diritto ad utilizzare quell'area anche se non sei proprietario di un box.
Qui da me accade l'opposto, si vuole imporre il pagamento delle spese anche a chi non ha il box, in alternativa addebitare parte delle spese solo a chi ne fa uso senza avere il Box. Ma questo non credo fattibile dato che essendo regolamentato contrattualmente occorrono 1000/mm per apportare la modifica.
Se partecipi alle spese inerenti area/accesso ai box hai tutto il diritto ad utilizzare quell'area senza recare "fastidio" ai proprietari dei box
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
Significa che quando una legge o un regolamento specifica alcune cose ma non altre, si deve presumere l'intenzione di chi l'ha scritta di non regolamentarle.
Vero.... quindi come ho scritto prima si applica il comma 2 art. 1123 che recita : "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne".
 

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