I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
Tutto sulle successioni,donazioni,rinuncia alla eredit
Dispositivo dell'art. 524 c.c.
Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo VII - Della rinunzia all'eredità
Se taluno rinunzia (1), benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare (2) l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Quindi nella fattispecie se è un parente stretto ha il termine di 3 mesi, invece se è un erede che non dispone del patrimonio del defunto 10 anni...
In pratica... se l'eredità è trasmesso via testamento e il successore erede non dispone del patrimonio ha il termine di 10 anni per divenire erede salvo che nessun altro sia subentrato alla quota con il suo rifiuto.... in qualità di legittimo erede per discendenza o altro.