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Nel caso proposto, per mancanza dell’anno di riferimento (2012) – che consente la determinazione dell’acconto su base storica – non sei tenuto al versamento dell’acconto per la cedolare applicata da marzo 2013.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito analogo (n°3), analizza il caso di un contribuente che opta per il regime della cedolare secca in un anno diverso dal 2011, e che, quindi, si trova nella situazione di aver assoggettato ad IRPEF in un anno il reddito dell’immobile locato e voler esercitare l’opzione per la cedolare per le residue annualità di durata del contratto. A tal proposito, fa presente che si rende applicabile la regola generale prevista dal punto 7.2 del provvedimento attuativo (7 aprile 2011), ai sensi della quale l’acconto del 95% deve essere commisurato all’importo della cedolare secca dovuto per l’anno precedente.

Conseguentemente, se per l’anno precedente [nel tuo caso il 2012] non è stato versato alcun importo a titolo di cedolare secca, nessun acconto è dovuto per l’anno successivo: “Pertanto, se nell’anno 2011, un contribuente ha assoggettato all’IRPEF il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto, non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012”.

Si tratta di un importante chiarimento fornito il 4 giugno 2012 (Circolare n°20/E) dalla stessa Agenzia delle Entrate che ha dissipato ogni dubbio circa la debenza dell’acconto, sulla base della considerazione che solo per il 2011 (regime transitorio: anno di prima applicazione della normativa), il contribuente era tenuto, in ogni caso, a versare l’acconto in via previsionale.
 

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