Premetti anche tu che ci sono interpretazioni discordanti: io ad esempio se leggo alla lettera il comma 2-ter sarei portato a capire che:
1) se l'ACE l'hai già, la metti a disposizione
2) Se non ne sei ancora dotato, in caso di locazione non hai l'obbligo di fornirlo, e quindi di farlo redigere.
3) Non mi pare ci sia comunque l'obbligo di comunicare dati equipollenti alla certificazione.
Premesso questo, personalmente condivido il consiglio di Luciano.
Mi rendo conto che in questo modo la legge risulterebbe ben curiosa e pilatesca, ma dopo modifiche, abrogazioni, riesumazioni e rettifiche, non mi sorprenderei più di niente.
A quali casi quindi si riferirebbe la successiva tua precisazione?
Intendevo riferirmi a quelli indicati al comma 3 dell'art. 3 del d.Lgs. 192/2005: vado a braccio, eh, beni culturali e paesaggistici, fabbricati industriali e artigianali riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo ecc, fabricati isolati con superficie inferiore a mq. 50.
La scrivente (che poi sarei io), come ogni perditempo che si rispetti, si è letta sia il decreto n°28/2011, sia il precedente decreto n°192/2005, dopo la modifica operata dall'art.35 comma 2-
bis del D.Lgs. 112/2008 (come convertito) e, dopo lungo patire, confortata dall'affetto dei suoi cari (e da due pasticche di LSD
), è arrivata alla conclusione che per la locazione l'adempimento previsto è, allo stato, limitato, per i privati, a soli tre casi:
1. Immobili nuovi o totalmente ristrutturati.
2. Immobili oggetto di incentivi e agevolazioni.
3. Immobili per i quali sia intervenuto atto di compravendita (recente).
Infatti, con riferimento alle locazioni, l'obbligo previsto dal nuovo comma 2-
ter si applica - precisa la stessa disposizione - "solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-
bis, 1-
ter e 1-
quater", ossia:
a) Immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente ad un titolo richiesto successivamente all'8/10/2005.
b) Immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, dopo l'1/07/2007; per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadri, dopo l'1/07/2008; per le singole unità immobiliari, dopo l'1/07/2009.
c) Immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall'1/07/2007 incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura, che siano finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dei loro impianti.