Riassumendo (ma è caldamente consigliata una attenta lettura al link segnalato da Abakab):
"...In caso
locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso. ...
sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:
- i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
- box;
- cantine;
- autorimesse;
- parcheggi multipiano;
- locali adibiti a depositi;
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
- altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.). "