Con un' importante (e discussa) sentenza della Cassazione che con l’ordinanza n. 19989/2018 ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo (anche giuridicamente) a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un'abitazione (acquisita con agevolazione) ma la stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione: si rientra in tale ipotesi quando (come nel caso in esame) l’immobile preposseduto sia locato.
Erano già uscite sentenza simili, dove però vi erano problematiche di tipo strutturali che rendevano non utilizzabile il preposseduto immobile (ad esempio perché troppo piccolo per le esigenze familiari dell'acquirente); in questo caso il ventaglio di ipotesi di impossibilità concreta di utilizzo dell’immobile si ampliano e sono estese ai casi in cui sussiste un vincolo giuridico che in concreto ne impedisce il godimento per le necessità abitative del proprietario.
Erano già uscite sentenza simili, dove però vi erano problematiche di tipo strutturali che rendevano non utilizzabile il preposseduto immobile (ad esempio perché troppo piccolo per le esigenze familiari dell'acquirente); in questo caso il ventaglio di ipotesi di impossibilità concreta di utilizzo dell’immobile si ampliano e sono estese ai casi in cui sussiste un vincolo giuridico che in concreto ne impedisce il godimento per le necessità abitative del proprietario.