Grazie a tutti.
Ci sono sentenze che precisano che anche la mera predisposizione potrebbe essere un problema… MA si tratta di casi diversi...
Cosa ne pensate?
In altro forum leggevo:
http://biblus.acca.it/mutamento-destinazione-duso-non-autorizzato-gli-impianti-comprovano-labuso-edilizio/
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 49840/2016 si esprime sul ricorso presentato in tema di mutamento della destinazione d’uso di un immobile, da locale sottotetto a civile abitazione
http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12831pera&catid=191&Itemid=1471
Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, dpr 380/2001, si considerano interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che:
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed AUTONOMAMENTE utilizzabile
La sentenza di cui sopra riguarda la realizzazione in totale difformità dalla concessione edilizia n. 017/08 ESV in luogo dei previsti locali di sgombero sottotetto due ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale prive dell'altezza minima prevista per l'abitabilità, INDIPENDENTI rispetto alle sottostanti unità abitative ed accessibili tramite scala esterna e con aperture finestrate, non previste in progetto
Si tratta di aver realizzato due appartamenti abusivi, non di aver messo impianti in una pertinenza di un regolare appartamento.
Si precisa inoltre
"Inoltre, il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lett. b) non presuppone necessariamente il completamento dell'opera, ma è altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli interventi edilizi, allorché la difformità risulti palese durante l'esecuzione dei lavori, in quanto dalle opere già compiute appare evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito"
Un conto è scoprire qualcuno che sta realizzando un immobile abusivo...
Un altro è scoprire qualcuno che anni prima ha realizzato la predisposizione di un bagno ma a distanza di anni non ha realizzato tali bagni e anzi ha arredato il locale con armadi per utilizzarlo come ripostiglio.
"Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, fognaria) all'interno delle parti del fabbricato destinate ad uso non abitativo sono inequivocabilmente dimostrativi, della diversa destinazione in corso di realizzazione".
SI parla di IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
In pratica lo hanno beccato mentre stava realizzando un immobile abusivo.
Ma se la predisposizione è di anni prima e poi a distanza di anni non ha messo i sanitari… NON si può parlare di IN CORSO DI REALIZAZIONE...
Va rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la modifica di destinazione d'uso rilevante ai fini edilizi può aversi anche mediante la realizzazione di sole opere interne, quali appunto la predisposizione degli impianti tecnologici (Sez.3, n.27713 del 20/05/2010, Rv.247919; Sez.3, n.42453 del 07/05/2015, Rv.265191).
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Sentenza 31 gennaio – 20 marzo 2014, n. 13014
https://www.assoaima.com/banca-dati-sentenze/reati-edilizicorte-di-cassazione-sez-iii-penale-sentenza-31-gennaio-20-marzo-2014-n-13014/
Anche questa sentenza riguarda la realizzazione di unità abitative INDIPENDENTI in mansarde NON abitabili
"Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Genova confermò la sentenza emessa il 16 novembre 2010 dal giudice del tribunale di Massa, che aveva dichiarato M.L. e V.S. colpevoli del reato di cui all’articolo 44, lett. b), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere, in assenza di permesso di costruire, mutato la destinazione d’uso dell’intero piano quarto sottotetto di un immobile, trasformando nove locali adibiti a depositi occasionali in altrettante mansarde predisposte per uso abitativo, mediante la realizzazione di opere murarie interne, la predisposizione di prese per il telefono, di cavi per il satellitare, di citofono, di impianti di condizionamento, di allacci per gas ed acqua nonché mediante l’installazione di porte blindate antiscasso con spioncino, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia".
... è stato condannato per avere realizzato ex novo delle unità abitative… si erano addirittura aumentate le unità abitative...
Si parla di "la trasformazione d’uso in miniappartamenti autonomi"
Osserva che alla data del primo accertamento del 14.3.2008, quando le nove unità erano ancora di proprietà della società del V., vi era, secondo entrambi i testi dell’accusa, conformità dell’immobile, nella sua interezza (e dunque anche delle unità del sottotetto) ai progetti presentati e autorizzati. Vi erano semmai solo degli impianti che avrebbero potuto dar luogo, ma in via ipotetica, meramente eventuale e di sicuro futura, ad un mutamento di destinazione d’uso. L’eventuale abuso fu quindi commesso successivamente.
(omissis)
La corte d’appello ha poi altrettanto esattamente osservato che erano irrilevanti le valutazioni degli accertatori contenute nel verbale del 14 marzo 2008, dal momento che gli interventi non consentiti erano ormai ultimati in occasione del detto sopralluogo, sicché l’errata valutazione dei funzionari comunali non poteva avere avuto alcuna influenza sulla commissione del reato;
QUI HANNO PRIMA VISTO LA PREDISPOSIZIONE... E POI GLI INTERVENTI NON CONSENTITI ERANO STATI ULTIMATI.
COSA BEN DIVERSA dal predisporre impianti... senza che, a distanza di anni, i bagni vengano realizzati.
"le opere e gli impianti predisposti erano di natura tale da escludere che gli imputati intendessero soltanto rendere più agevole l’uso di locali adibiti a magazzino (es.: portoncini blindati muniti di spioncino, predisposizione per lo scarico delle acque nere, allacciamento di gas e acqua, cavi per TV satellítare, impianto citofonico, di riscaldamento ecc.); che pertanto doveva escludersi che il mutamento di destinazione d’uso fosse stato realizzato dagli acquirenti dei locali in questione, i quali li trovarono già predisposti per l’uso di civile abitazione, e quindi non fecero altro che portare alle prevedibili conseguenze la condotta degli imputati".
Mettere portoncini blindati muniti di spioncino, predisposizione per lo scarico delle acque nere, allacciamento di gas e acqua, cavi per TV satellítare, impianto citofonico, di riscaldamento ecc.è cosa diversa da piastrellare e mettere termosifoni ad un locale pertinenziale e non autonomo: qui si può trattare semplicemente di rendere soltanto più agevole l’uso di locali adibiti a magazzino.
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https://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione/Cassazione_2011_n._796.htm
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796
DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796
Anche questa però si riferisce alla realizzazione di unità autonome… miniappartamen ti nei box… da parte di un'impresa…
https://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione/Cassazione_2011_n._796.htm
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Cassazione n. 9282/2011
https://www.ambientediritto.it/sentenze/2011/Cassazione/Cassazione_2011_n._9282.htm
Nella specie, i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, relative alle condotte del gas o a impianti di condizionamento aria) all'interno delle parti del fabbricato destinate ad uso non abitativo erano inequivocabilmente dimostrative della diversa destinazione IN CORSO DI REALIZZAZIONE, non assentita dal permesso di costruire.
Il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (articolo 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non presuppone necessariamente il completamento dell'opera, ma è altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli interventi edilizi, allorché la difformità risulti palese durante l'esecuzione dei lavori, in quanto dalle opere già compiute appare evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito.
COSA BEN DIVERSA dal predisporre impianti... senza che, a distanza di anni, i bagni vengano realizzati.
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http://www.lexambiente.it/urbanistica/160-Giurisp.Penale-Cass.160/7631-urbanisticamodifica-di-destinazione-duso.html
Cass. Sez. III n. 27713 del 6 luglio 2010 (CC 20 mag. 2010)
Anche qui si tratta di opere IN CORSO DI REALIZZAZIONE (Con decreto del 15.10.2009 il GIP del tribunale di Asti dispose il sequestro preventivo di alcuni immobili in corso di realizzazione )
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