Interpretazione normale, che però non esclude la censura per incostituzionalità della norma, per evidenti disparità di trattamento.
Smoker
Ciao Smoker,
la evidente disparità di trattamento di cui tui fai riferimento, sempre secondo l'autorevole Studio del CNN che analizza ogni eventuale possibilità legata alla introduzione della nuova Legge (80/2005) non va banalmente generalizzata !!
Probabilmente una più accurata lettura da parte tua del punto n.3 dello Studio del CNN può aiutare :
3 - Carattere della personalità
Deriva dallo stretto legame con lo status richiesto per gli aventi diritto (coniuge-parenti in linea retta) e pertanto non si ritiene possa essere esercitato da terzi in via surrogatoria o per trasmissione.
Il legislatore nel riconoscere al coniuge e al parente in linea retta il diritto all'opposizione, in deroga alla limitazione appena introdotta, ha inteso tutelare gli interessi di quei più stretti congiunti che potranno essere chiamati alla successione quali legittimari ed a ciascuno di essi ha riconosciuto il diritto all'opposizione.
Da tale previsione non sarebbe in astratto esclusa nessuna categoria di legittimari, poichè l'espressione "parenti in linea retta" comprende i discendenti, e gli ascendenti, chiamati questi ultimi solo potenzialmente quali legittimari nell'eventualità della mancanza dei primi.
In concreto ne resterebbero esclusi quei soggetti che solo dopo il decorso dei venti anni dalla trascrizione della donazione (quando cioè è ormai troppo tardi) assumeranno lo status di "coniuge" (matrimonio contratto dopo i venti anni) o di "parenti in linea retta" (sopravvenienza di figli per nascita o per riconoscimento dopo il decorso del detto termine), determinandosi così una non coincidenza tra i soggetti che hanno esercitato o potuto esercitare il diritto alla opposizione e i soggetti che, quali effettivi legittimari al momento dell'apertura della successione, hanno diritto all'esercizio dell'azione di riduzione e restituzione; ma trattasi di inconveniente, che stante il principio generale della limitazione temporale e dell'esigenza primaria di favorire la circolazione del beni, non consente deroga.
Il diritto di opposizione potrà essere esercitato con uno o più atti dai suddetti legittimati all'esercizio (coniuge, ascendenti e discendenti, figli e figli dei figli e così via), indipendentemente dalla loro qualifica di "legittimari" (solo al momento dell'apertura della successione potranno essere individuati i legittimari effettivamente interessati all'azione di riduzione e restituzione e quindi i soli beneficiari degli effetti dell'opposizione) e senza preclusione per coloro che solo dopo la donazione, vengano ad acquistare lo status di coniuge o di parente in linea retta. Non sembra infatti, stante anche la lettera e lo spirito della norma, dover creare discriminazione tra coloro che al momento della donazione siano in possesso dei requisiti parentali richiesti e coloro che tali requisiti acquisiscano dopo la donazione. L'unica discriminante e preclusione si può determinare nei casi sopra indicati in cui i requisiti vengano a crearsi dopo l'avvenuto decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione.
Per quanto riguarda poi la "censura per incostituzionalità della norma", perdonami ma siamo nel campo della pura fantasia, in teoria ancora tutta da dimostrarsi e ben lontano dal verificarsi.
Commento personale : se al posto di lanciare in ogni circostanza sassate nello stagno, Ti sforzassi di far fatica pure tu argomentando meglio e con maggior precisione e riferimenti le tue pur legittime osservazioni, con ogni probabilità ne guadagnerebbe il blog e saresti probabilmente più di aiuto a chi ha posto il quesito ed a chi cerca, con le proprie anche limitate competenze, di aiutare a capire meglio.
Per quanto mi concerne, non intendo più accettare da Te altre simili ed inutili provocazioni e/o atteggiamenti, se non motivate da quanto in precedenza ho detto.
Cordialmente
Emanuele