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AP83

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
La polizza copre il rischio chiunque sia il proprietario al momento del sinistro.
Anche se susseguono ulteriori compravendite.

Quindi non è certo il venditore a prendere il risarcimento. Non importa chi all'epoca aveva pagato il premio, può essere stato il venditore o l'acquirente: il beneficiario è sempre il proprietario.

Se invece c'è una banca che ha erogato il mutuo grazie alla polizza, allora il risarcimento va alla banca, visto che ha tirato fuori lei i soldi e, in caso di azione di restituzione, perderebbe la garanzia ipotecaria.
Scus se mi intrometto, ho appena aperto una discussione su questo argomento perché sono interessata all'acquisto di una casa che ho scoperto avere un problema simile. La polizza si può fare anche in caso di donazione e successivo atto di mutuo dissenso? Come ci si può tutelare in questo caso? Grazie
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Scus se mi intrometto, ho appena aperto una discussione su questo argomento perché sono interessata all'acquisto di una casa che ho scoperto avere un problema simile. La polizza si può fare anche in caso di donazione e successivo atto di mutuo dissenso? Come ci si può tutelare in questo caso? Grazie

FONTE: Salva la casa assicurandoti contro i rischi da donazione

La soluzione per bypassare il rifiuto della banca è tradizionalmente quella di un “annullamento” della donazione, e cioè stipulare un nuovo atto in cui il donatario e il donante dell’epoca revocano la donazione, sicché l’immobile ritorna di proprietà di chi l’ha donato che si presenta davanti al Notaio per stipula dell’atto di vendita.

Nel tuo caso, essendo stato possibile revocare la donazione perché il donante era ancora in vita, non dovresti avere alcun problema di mutuabilità.
E' come se la donazione non ci fosse mai stata.
 

Caterina2014

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Mi ero forse espresso male, visto che è proprio questo che dici che mi ha fatto concludere la vendita, il venditore ha pagato la polizza che garantiva alla Banca il risarcimento del prestito a fronte del premio assicurativo. L'acquirente era tutelato al 100% rimanendo comunque proprietario dell'immobile. Nel caso arrivasse l'improbabile avente diritto sulla donazione ci smenava l'assicurazione
..a me è successo un caso analogo: immobile di provenienza donativa in parte, siamo riusciti a sistemare una parte al rogito con rinuncia alla azione di riduzione da parte di chi poteva essere leso, un'altra parte invece non la si poteva "sistemare" perchè il donante era ancora in vita e per questo abbiamo fatto l'assicurazione tra l'altro sull'intero valore dell' immobile. L'importo della polizza è stato esiguo rispetto al rischio ( 0,5% del valore) ma se ci pensi se ti fanno questo prezzo il rischio che si corre dovrebbe essere inferiore. La sola cosa su cui ho dei dubbi è che essendo un tipo polizza recente non vi è una casistica storica a riguardo. Per l?AI bastava fare la polizza e si poteva stare sereni ( la banca per fare il mutuo invece non la pensava cosi...) saluti

A scanso di equivoci vorrei sottolineare un concetto.

La polizza non ha certo il potere di impedire che il tribunale faccia la sua strada. Se arriva una sentenza per cui bisogna restituire l'immobile, l'acquirente perde la casa.

In quel caso l'assicurazione pagherà un risarcimento pari al valore della casa.

...non è proprio cosi..." Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. "..
 

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