La giurisprudenza non è unanime nel sostenere che le spese già deliberate siano di competenza del proprietrio precedente, anzi è più orientata ad attribuire le spese a chi ne trae vantaggio; del resto l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, nel momento in cui uno non è più proprietario non ha più obblighi tanto vero che non può essere chiesto nè emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo
Questo è valido anche se nel compromesso di vendita è specificato che eventuali opere deliberate prima del rogito sono a carico del venditore?