speednick

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@Rosa1968
Sì, ecco in allegato la bozza (ho tolto i riferimenti a impresa e luogo di costruzione) che naturalmente andrà modificata aggiungendo qualche altro vincolo.
Ci sarà ad esempio un vincolo temporale per quanto riguarda l'accettazione della proposta d'acquisto da parte dell'impresa e un altro per l'approvazione del progetto da parte del comune.
 

Allegati

  • proposta di acquisto.bis.pdf
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Rudyaventador

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@Rosa1968
Sì, ecco in allegato la bozza (ho tolto i riferimenti a impresa e luogo di costruzione) che naturalmente andrà modificata aggiungendo qualche altro vincolo.
Ci sarà ad esempio un vincolo temporale per quanto riguarda l'accettazione della proposta d'acquisto da parte dell'impresa e un altro per l'approvazione del progetto da parte del comune.

questa clausola "La ………………………. si impegna a fornire apposita Fidejussione assicurativa a garanzia delle somme versate contestualmente alla firma del definitivo preliminare di compravendita"

va completata cosi e la fidejussione dovrà ovviamente riportare a prima richiesta con rinunzia al beneficio di preventiva escussione ex 1944 cc

"La ………………………. si impegna a fornire apposita Fidejussione assicurativa a garanzia delle somme versate contestualmente alla firma del definitivo preliminare di compravendita.
La Fideiussione sarà a prima richiesta rinuncia beneficio preventiva escussione art 1944 cc, come previsto ex DL n. 122 del 2005"

Qualora non venga accettato e poi consegnata questo tipo di fidejussione sappi che in caso di fallimento del costruttore o di prefallimento potrai escutere la Fidejussione solo dopo aver agito sui beni del costruttore , in pratica significa che prima ti insinui nel fallimento e solo dopo che vai in bianco , perche sarai un chirografario , potrai escutere la fidejussione.

Ti consiglio comunque un ceck con un notaio o avvocato .
 

marcanto

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"si impegna a fornire apposita Fidejussione assicurativa......."

ma in tale contesto (di palese rischio) non sarebbe più cautelativo che la Fidejussione fosse già riportata, e con i suoi relativi estremi, nel contratto/prenotazione che si accinge a firmare.
D. Lgs. 122/2005, art. 6 comma 1 let g)

chiedo !!!!!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
DL n. 122 del 2005
Avv !!! sai benissimo che in riferimento ad una norma con DL si indica un Decreto Legge > che tra l'altro valido per 3 mesi e perde di efficacia se entro i 3 mesi non si tramuta in legge.
Mentre nella circostanza la norma in oggetto è il Decreto Legislativo 122/2005.
Comprenderai perfettamente, da legale, che tra DL e D. Lgs. la differenza non è poca. :)
 

Bagudi

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Leggo
"si impegna a fornire apposita Fidejussione assicurativa......."

ma in tale contesto (di palese rischio) non sarebbe più cautelativo che la Fidejussione fosse già riportata, e con i suoi relativi estremi, nel contratto/prenotazione che si accinge a firmare.
D. Lgs. 122/2005, art. 6 comma 1 let g)

chiedo !!!!!

Come fa a riporatre i dati della fidejussione, se ancora siamo nel limbo ?
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Come fa a riporatre i dati della fidejussione, se ancora siamo nel limbo ?
sicuramente.
ma allora perchè in una bozza (o come la si vuol chiamare) citare di obbligarsi a costituire fidejussione ........quando nei contratti di questa natura è un obbligo chiaro sancito dalla norma ...... :)
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
solo ora ho dato occhiata al documento allegato PDF

concordo che è opportuno farsi seguire da notaio o avvocato di fiducia.
nello stesso documento non viene chiarito a chi spetteranno le eventuali spese per
> accatastamento
> creazione delle rete e installazione dei relativi contatori > enel gas, telefono etcc
molto spesso ed è consuetudine che i costruttori caricano tali importi sulle spalle degli acquirenti
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Avv !!! sai benissimo che in riferimento ad una norma con DL si indica un Decreto Legge > che tra l'altro valido per 3 mesi e perde di efficacia se entro i 3 mesi non si tramuta in legge.
Mentre nella circostanza la norma in oggetto è il Decreto Legislativo 122/2005.
Comprenderai perfettamente, da legale, che tra DL e D. Lgs. la differenza non è poca. :)
*******************

secondo non puo riportare gli estremi della fidejussione in quanto è una fase condizionata ,e pertanto non esiste ancora l efficacia del contratto , altresì il dlgs entra in funzione appena esiste la licenza edilizia
 
Ultima modifica di un moderatore:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
sicuramente.
ma allora perchè in una bozza (o come la si vuol chiamare) citare di obbligarsi a costituire fidejussione ........quando nei contratti di questa natura è un obbligo chiaro sancito dalla norma ...... :)
perchè quando assume efficacia quello è il contratto , e va riportato i contratti vanno fatti per trasparenza quando le parti sono sbilanciate in modo chiaro e trasprente e vanno riportati anche gli obblighi di legge ed essendo questa a tutela va scritto anche la rinuncia al beneficio di escussione
 

Rosa1968

Membro Storico
Eccomi. Io non capisco come si possa sottoscrivere una proposta d'acquisto irrevocabile per un immobile di prossima costruzione, dove ancora non si hanno GLI ELEMENTI indispensabili per la chiusura dell'affare.
Per questo si parla di prenotazione e non di proposta irrevocabile, si può fermare l'affare per una certa durata, quindi io parlo di prenotazione fino al verificarsi di condizioni che sono essenziali per la successiva sottoscrizione del preliminare.
Oggi la proposta accettata in queste condizioni non può essere vincolante per l'acquirente tant'è che si parla di fideiussione che verrà consegnata, e dall'altra parte si stabilisce che in caso di recesso le somme verranno incassate.
Io non firmerei una proposta d'acquisto in questi termini, quantomeno, bisogna fare delle correzioni importanti in primis metterei un termine di irrevocabilità che non può coincidere con il preliminare a seguito del solo rilascio del permesso di costruire, ma ad altri elementi che sono importantissimi, inizio e fine lavori .....

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