MA devi leggerlo insiema al comma 1...quella e' solo una precondizione.E' poprio questo che intendevo, questa premessa nn è applicabile ove sussista già un ipoteca giudiziale in atto.... come faccio a dire che nn conoscevo lo stato di insolvenza ?
Non del debito del fallito ma del valore dell'immobile al momento del rogito e per stabilire tale valore fai fare una perizia giurata.In sostanza se paghi meno del 75% del valore di mercato quel rogito e' soggetto a revocatoria altrimenti no.Sul resto mi sto un pò perdendo, che volete dire che nn deve supeare di più di un quarto il debito del fallito ? il prezzo congruo sarà riferito al valore di mercato dell'immobile, io non posso sapere a quanto ammonterebbe in caso di fallimento la loro esposizione verso i creditori, poi so bene che il valore di mecato è molto aleatorio.
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