dattilopro

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Salve, nell'agosto 2013 ho acquistato un immobile in edilizia convenzionata ai sensi artt. 7 e 8 della legge 1977.
Mi sono rivolto ad una agenzia e poi al notaio da me scelto quale parte compratrice.
Nessuno dei 2 mi ha sottoposto il regime particolare a cui è sottoposto l'immobile e non mi hanno fatto visionare ne la convenzione ne i vincoli da rispettare da parte del venditore.
Mi accorgo solo oggi di aver pagato una cifra di molto superiore al valore massimo consentito al venditore.
Nell'atto di cv non viene menzionato se il venditore ha svincolato l'immobile e si dice solo che nel redigerlo si è tenuto conto di quanto scritto nel rogito di prima cessione con gli obblighi e vincoli annessi.
Mi dicono di una sentenza della cassazione del 2015 che riordina tutta la materia e che l'atto può essere considerato nullo per la parte eccedente quella stabilita dalla convenzione.
Altresì mi informano che lo svincolo doveva essere inserito nel mio atto e me ne si doveva dare notizia in quella sede con il conseguente calcolo effettuato come da convenzione.
Vorrei quindi capire se mi posso rivalere contro il venditore per la parte eccedente il prezzo e se c'è responsabilità anche di notaio e agenzia immobiliare.
Grazie
 

Avv Luigi Polidoro

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Rivolgiti ad un legale o ricontatta il tuo notaio, è necessario leggere la convenzione e per individuare la disciplina giuridica del tuo immobile.
La tristemente famosa sentenza della Corte di Cassazione, cui tu ti riferisci, si occupa infatti delle Convenzioni ex Lege 865/1971 e non di quelle ex Lege 10/1977; queste ultime (fra le quali rientra il tuo immobile) hanno (fortunatamente per te) vincoli diversi (a volte il vincolo del prezzo imposto riguarda soltanto il primo venditore - cioè il costruttore - altre volte invece è sottoposto a condizioni temporali).
 

dattilopro

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Premesso che i 2 tipi di convenzioni sembrerebbero equiparati dai successivi provvedimenti fino a quello del governo del 2011 come cita lo studio notarile 521.
Io leggo nella mia convenzione che il vincolo si estende anche ai successivi aventi diritto e che i patti fatti ad un prezzo superiore al massimo stabilito sono nulli x la parte eccedente.
Il comune ha deliberato il mese scorso sui criteri di trasformazione del vincolo e sui calcoli e le aliquote inserendo anche le case in convenzione bucalossi.
Quindi se le regole le ha dettate il mese scorso il precedente proprietario difficilmente ha estinto il vincolo prima di vendere a me.
A me interessa potermi rivalere su di lui e capire anche le responsabilità di agenzia immobiliare e notaio che nulla di tutto ciò hanno scritto nell'atto.
Nel ringraziarla x l'interessamento avv. Polidoro le dico che oltre con l'avv. Di fiducia parlerò domani con un notaio terzo alla vicenda dato che la storia e le modalità del mio atto sono sospette...
 

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