Il comune dove sto acquistando la casa (diritto proprieta , terreno peep) mi ha dato questa nuova circolare dove libera il vincolo del prezzo e toglie l'autorizzazione del comune dalla richiesta di vendita dell'alloggio.
"Rif.to foglio n. 26307 data 25.8.1993 (per i numeri non sono molto siuro la fotocopia è uscita molto male)
OGGETTO legge 17.2.1992 n179 art n. 23 comma 2 recante l'abrogazione dei comuni 15 , 16,17,18,19, dell'art . 35 della legge 22.1.1971 n.855 All'oggi costruiti su aree cedute in proprietà.
Al riguardo , si rileva che -per effetto del citato art. 23 legge n. 179/92 - sono venuti a cessare , dal momento dell'entrate in vigore della stessa legge , i vincoli previsti dai commi abrogati , siano essi richiamati o meno, nelle convenzioni con i comuni.
Di conseguenza, da quel momento:
a) è possibile alienare gli alloggi anche prima che siano decorsi i dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità
b)gli alloggi possono essere alienati anche a soggetti privi dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.
c)nessun vincolo è previsto per il prezzo;
d)nessun obbligo specifico a favore del comune permane a carico del proprietario;
e) nessuna autorizzazione comunale è richiesta per la vendita dell'alloggio.
Qualora gli alloggi di cui trattasi siano stati costruiti fruendo di agevolazioni creditizie , permangono i vincoli previsti dall'art. 20 della stessa legge n . 179/1992. "
Questo è quello che mi hanno dato sia il responsabile dell'ufficio tecnico e sia il sindaco.
"Rif.to foglio n. 26307 data 25.8.1993 (per i numeri non sono molto siuro la fotocopia è uscita molto male)
OGGETTO legge 17.2.1992 n179 art n. 23 comma 2 recante l'abrogazione dei comuni 15 , 16,17,18,19, dell'art . 35 della legge 22.1.1971 n.855 All'oggi costruiti su aree cedute in proprietà.
Al riguardo , si rileva che -per effetto del citato art. 23 legge n. 179/92 - sono venuti a cessare , dal momento dell'entrate in vigore della stessa legge , i vincoli previsti dai commi abrogati , siano essi richiamati o meno, nelle convenzioni con i comuni.
Di conseguenza, da quel momento:
a) è possibile alienare gli alloggi anche prima che siano decorsi i dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità
b)gli alloggi possono essere alienati anche a soggetti privi dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.
c)nessun vincolo è previsto per il prezzo;
d)nessun obbligo specifico a favore del comune permane a carico del proprietario;
e) nessuna autorizzazione comunale è richiesta per la vendita dell'alloggio.
Qualora gli alloggi di cui trattasi siano stati costruiti fruendo di agevolazioni creditizie , permangono i vincoli previsti dall'art. 20 della stessa legge n . 179/1992. "
Questo è quello che mi hanno dato sia il responsabile dell'ufficio tecnico e sia il sindaco.