L’art. 169 c.c. prevede che i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati solo con il consenso di entrambi i coniugi, a meno che gli stessi inseriscano nell’atto di costituzione del fondo la possibilità di disporre di tali beni anche disgiuntamente. Nel caso in cui in famiglia siano presenti figli minori, i coniugi possono alienare il bene solamente con l’autorizzazione del giudice, qualora vi sia necessità od utilità evidente; il bene può altresì essere alienato quando il figlio è minore, senza un provvedimento del giudice, qualora nell’atto costitutivo sia stata prevista la facoltà di ciascun coniuge di alienare o ipotecare i beni con il solo consenso dell’altro.
Secondo una parte della giurisprudenza, tuttavia, la pattuizione contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, che escluda la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 169 c.c. per il compimento di atti di alienazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale, è priva di effetto in caso di presenza di figli minori; ciò in quanto la funzione dell’autorizzazione giudiziaria, prevista dall’art. 169 c.c., sarebbe tesa ad accertare che gli atti di alienazione dei beni del fondo non pregiudichino gli interessi dei minori.
La procedura per richiedere l’autorizzazione giudiziale per l’impiego di beni costituiti in fondo rientra nell’ambito della volontaria giurisdizione ed alla stessa sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 737 e segg. c.c. per i procedimenti in camera di consiglio.
La domanda deve essere presentata al tribunale ordinario del luogo ove è stabilita la residenza familiare o, in difetto, del luogo del domicilio di uno dei coniugi e legittimati a proporre il relativo ricorso sono in primis i coniugi, mentre parte necessaria della procedura in esame è il Pubblico Ministero in forza dell’art. 38, comma 3, disp. att. c.c.
Il Giudice dovrà poi valutare la fondatezza del ricorso sulla base dei criteri previsti dall’art. 169 c.c., ovvero la necessità od utilità evidente ed emettere il relativo provvedimento che potrà contenere anche delle prescrizioni circa modalità del reimpiego.
Le norme in esame non specificano quali effetti giuridici abbia l’atto di disposizione di un bene costituito in fondo patrimoniale compiuto in assenza della necessaria autorizzazione giudiziale e la questione è ancora al centro di un contrasto dottrinale: secondo una parte della dottrina al caso in esame sarebbe applicabile, in via analogica, l’art. 184 c.c. che prevede l’annullabilità degli atti compiuti da un coniuge sui beni senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questi non convalidati; un’altra parte della dottrina ha ritenuto invece più corretta l’applicazione della regola della nullità per violazione di norma imperativa.
L’art. 169 c.c. prevede che coloro i quali costituiscono il fondo patrimoniale possano riservarsi la possibilità di alienare, ipotecare, o vincolare i beni costituiti in fondo patrimoniale discostandosi dai limiti di cui alla predetta norma; non vi è invece alcuna analoga facoltà in capo ai terzi creditori dei coniugi che volessero aggredire il fondo patrimoniale, come evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13622 del 04 giugno 2010.
Nel caso di specie, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale era stabilito nella clausola n. 3 che “i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di autorizzazione giudiziale“.
La Cassazione concludeva ritenendo che, pur essendovi una parziale eccezione rispetto alle disposizioni dell’art. 169 c.c., “non può affermarsi che i beni del fondo patrimoniale siano stati immessi in un regime di libera commerciabilità, perché in ogni caso è rimasta operativa la previsione del consenso di entrambi i coniugi. Comunque, anche in presenza di una clausola che prevedesse il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ciò non vorrebbe comunque dire che i beni stessi si sarebbero trovati in un regime di libera commerciabilità”.
L’eliminazione pattizia delle limitazioni di cui all’art. 169 c.c., varrebbe, infatti, solo per i coniugi ma non anche per i terzi, i quali non per questo si vedrebbero riconosciuto il diritto di imporre vincoli sui beni in questione; al contrario secondo la Corte l’istituto stesso del fondo patrimoniale sarebbe totalmente snaturato e privato della sua funzione fondamentale di vincolare i beni al perseguimento degli interessi e bisogni familiari