Manzoni Maurizio

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Se si acquista un 2° immobile confinante con la prima casa si ha diritto ancora all'agevolazione 1° casa salvo che con l'accorpamento non si superi la grandezza massima (che non ricordo perfettamente), altrimenti diventa casa di lusso.
 

MELISSA75

Membro Attivo
Professionista
Con la Risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate conferma che l’acquisto di un’abitazione contigua alla prima casa può godere delle medesime agevolazioni.
Il proprietario di un’abitazione che, al fine di ampliarla, acquisti un immobile contiguo, può godere delle agevolazioni “prima casa” a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni contenute nel decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (ubicazione dell’immobile nel Comune di residenza, dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune diversi dall’alloggio da ampliare, novità nel godimento del beneficio).
 

Rosa1968

Membro Storico
Con la Risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate conferma che l’acquisto di un’abitazione contigua alla prima casa può godere delle medesime agevolazioni.
Il proprietario di un’abitazione che, al fine di ampliarla, acquisti un immobile contiguo, può godere delle agevolazioni “prima casa” a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni contenute nel decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (ubicazione dell’immobile nel Comune di residenza, dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune diversi dall’alloggio da ampliare, novità nel godimento del beneficio).
eccola, grazie.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
uò godere delle agevolazioni “prima casa” a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni contenute nel decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (ubicazione dell’immobile nel Comune di residenza, dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune diversi dall’alloggio da ampliare, novità nel godimento del beneficio).
fin quì tutto ok
rimane sempre il dubbio riferita al fatto che si tratta di acquisto di un unità contigua e poi di una fusione e frazionamento ....... (risultante due unità)
sarebbe interessante capire come può essere interpretato dall'ADE e eventualmente in che modo evitare un eventuale sanzione
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
non la eviti la circolare è chiara.
si io ho sempre sostenuto dall'inizio del 3D che nel caso specifico non si potesse fare anche se ho usato il "credo" .... e qualcuno ha risposto che era possibile ..... (acquisto fusione e frazionamento)
Ma non escluderei che qualche soluzione esista ... magari non la conosciamo ;)
Chissà ............
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Ha me è già capitato un caso del genere, tutto ok.
Ciao Maurizio
immagino che se dici un caso del genere tu intenda "il cliente ha una abitazione acquistata con i benefici prima casa, acquista la casa confinante sempre con i benefici prima casa poi fa una fusione parziale delle due unità frazionando una parte dell'ultimo acquisto generando un'altra unità immobiliare più piccola dell'originaria, comunque pur sempre un'altra unità immobiliare, avendo comunque scontato l' imposte sempre come prima casa? ...... )

Siccome il caso non è frequente ma può sempre capitare, visto che a te è successo,
potresti spiegarci la modalità e soprattutto il trattamento fiscale in generale e in particolare riferito alla seconda unità immobiliare che è stata comunque generata?

grazie (la cosa mi interessa)
anche perchè ci trovo qualcosa che non torna e che stona anche rispetto alla sopra citata Risoluzione dell'ADE ...
 
M

marcellogall

Ospite
Forse si potrebbe far effettuare la variazione catastale al venditore e acquistare con unico atto la parte da annettere come prima casa e la parte da affittare come seconda casa.
Non si sarebbero problemi con l'AdE.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto