ag1953
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Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa, devono ricorrere le seguenti condizioni:
1.L’abitazione deve essere classificata come non di lusso (secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 02.08.1969).
2.L’abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa, l’abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa.
3.Nell’atto di acquisto dell’abitazione, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare di altra abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
4.Nell’atto di acquisto dell’abitazione, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Al verificarsi delle quattro condizioni di cui sopra, le agevolazioni “prima casa” si estendono anche sull’acquisto delle relative pertinenze, anche se l’acquisto viene effettuato con atto separato.
Le pertinenze sono classificate nelle seguenti categorie catastali:
◦C/2 (cantina o soffitta)
◦C/6 (garage o box auto)
◦C/7 (tettoia o posto auto)
Per ciascuna delle precedenti categorie catastali è possibile avere una sola pertinenza (quindi un solo box, una sola cantina, un solo posto auto).
Agevolazione fiscale sull’abitazione principale e IRPEF
In generale, tutti coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sono chiamati a dichiarare tali immobili nella dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello UNICO, oppure quadro B del modello 730), riportando la loro rendita catastale ed una serie di altri dati.
Tali informazioni servono per la determinazione del reddito dei fabbricati che sarà assoggettato, insieme ad eventuali altri redditi, a tassazione IRPEF.
In questo caso, l’agevolazione fiscale prevista per l’ abitazione principale consiste nella possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale reddito è dato dal valore della rendita catastale (dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) rapportato alla quota di possesso ed al numero dei giorni dell’anno nei quali l’abitazione (e le sue pertinenze) è stata adibita ad abitazione principale.
Sia l’abitazione principale che le sue pertinenze risultano così esenti dall’IRPEF.
Ai fini IRPEF, la legge identifica l’abitazione principale con l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le istruzioni ministeriali di corredo alla dichiarazione dei redditi fanno riferimento al concetto di “dimora abituale” e non a quello di “residenza anagrafica” per descrivere la nozione di abitazione principale.
E’ opinione comune che il concetto di “dimora abituale” possa non coincidere con quello di “residenza anagrafica”.
Agevolazione fiscale sull’abitazione principale e ICI
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle assimilate alle abitazioni principali, considerate tali in base a un regolamento o a una delibera comunale.
Per abitazione principale ai fini ICI si deve intendere quell’abitazione in cui il contribuente che la possiede vi dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella in cui ha la propria residenza anagrafica.
In pratica, il contribuente non è più chiamato a versare l’ICI su:
◦l’immobile dove il contribuente dimora abitualmente (sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9).
◦Le pertinenze dell’abitazione principale (come individuate da regolamento comunale).
◦Gli immobili che il Comune ha assimilato ad una abitazione principale in base a un regolamento o ad una delibera comunale.
Tra gli immobili assimilati all’abitazione principale rientrano, sempre se il Comune lo abbia previsto nel proprio regolamento o delibera:
◦l’immobile dato in uso gratuito ai familiari;
◦i fabbricati posseduti da anziani o da disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero.
Poiché la disciplina dettata dai Comuni non è uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurarsi che l’immobile posseduto sia esente da ICI, occorre chiedere le necessarie informazioni al Comune sul cui territorio si trova l’immobile.
Osservazioni
Il concetto di “prima casa” è differente da quello di “abitazione principale”.
Il termine “prima casa” è infatti utilizzato per descrivere le agevolazioni fiscali sulle imposte indirette, calcolate al momento dell’acquisto dell’immobile.
Il termine “abitazione principale”, invece, è utilizzato per descrivere le agevolazioni IRPEF e ICI.
I due termini, inoltre, non sempre identificano lo stesso immobile.
Infatti, l’abitazione principale è quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre la prima casa è quella situata nel comune all’interno del quale il contribuente ha la propria residenza o nel comune sede della propria attività lavorativa (quindi la prima casa non è quella in cui il contribuente deve necessariamente risiedere).
Ecco, quindi, che possono verificarsi casi in cui il contribuente usufruisce dell’agevolazione “prima casa”, sulle imposte indirette (Registro, IVA, Catastale, Ipotecaria), ma non delle agevolazioni IRPEF o ICI sull’abitazione principale.
Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che acquista un immobile nel comune ove ha sede la propria attività lavorativa, ma lo stesso contribuente è residente o dimora in altro comune.
Occorre fare un’ultima riflessione sul concetto di “dimora abituale”, usato per descrivere l’abitazione principale ai fini IRPEF ed ICI.
Come più sopra detto, il concetto di “dimora abituale” può anche non coincidere con quello di “residenza anagrafica”.
Le stesse istruzioni ministeriali al modello 730/2010 (pag. 60), trattando della detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa, precisano: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.”
Mentre l’autocertificazione descritta nelle istruzioni di cui sopra è riconosciuta al livello di Agenzia delle Entrate, risulta meno conosciuta a livello comunale.
Infatti, molti comuni fanno riferimento esclusivamente alla nozione di residenza anagrafica, e non a quella di dimora abituale, per identificare l’abitazione principale del contribuente agevolabile ai fini ICI.
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Aggiunto dopo 18 minuti :
Secondo il mio modesto parere si dovrebbe fare un atto dal primo notaio con il quale si rinuncia alle agevolazioni prima casa avute nel fabbricato avuto in donazione per poter usufruire delle stesse nel secondo acquisto
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa, devono ricorrere le seguenti condizioni:
1.L’abitazione deve essere classificata come non di lusso (secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 02.08.1969).
2.L’abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa, l’abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività lavorativa.
3.Nell’atto di acquisto dell’abitazione, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare di altra abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
4.Nell’atto di acquisto dell’abitazione, l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Al verificarsi delle quattro condizioni di cui sopra, le agevolazioni “prima casa” si estendono anche sull’acquisto delle relative pertinenze, anche se l’acquisto viene effettuato con atto separato.
Le pertinenze sono classificate nelle seguenti categorie catastali:
◦C/2 (cantina o soffitta)
◦C/6 (garage o box auto)
◦C/7 (tettoia o posto auto)
Per ciascuna delle precedenti categorie catastali è possibile avere una sola pertinenza (quindi un solo box, una sola cantina, un solo posto auto).
Agevolazione fiscale sull’abitazione principale e IRPEF
In generale, tutti coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sono chiamati a dichiarare tali immobili nella dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello UNICO, oppure quadro B del modello 730), riportando la loro rendita catastale ed una serie di altri dati.
Tali informazioni servono per la determinazione del reddito dei fabbricati che sarà assoggettato, insieme ad eventuali altri redditi, a tassazione IRPEF.
In questo caso, l’agevolazione fiscale prevista per l’ abitazione principale consiste nella possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale reddito è dato dal valore della rendita catastale (dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) rapportato alla quota di possesso ed al numero dei giorni dell’anno nei quali l’abitazione (e le sue pertinenze) è stata adibita ad abitazione principale.
Sia l’abitazione principale che le sue pertinenze risultano così esenti dall’IRPEF.
Ai fini IRPEF, la legge identifica l’abitazione principale con l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le istruzioni ministeriali di corredo alla dichiarazione dei redditi fanno riferimento al concetto di “dimora abituale” e non a quello di “residenza anagrafica” per descrivere la nozione di abitazione principale.
E’ opinione comune che il concetto di “dimora abituale” possa non coincidere con quello di “residenza anagrafica”.
Agevolazione fiscale sull’abitazione principale e ICI
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle assimilate alle abitazioni principali, considerate tali in base a un regolamento o a una delibera comunale.
Per abitazione principale ai fini ICI si deve intendere quell’abitazione in cui il contribuente che la possiede vi dimora abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella in cui ha la propria residenza anagrafica.
In pratica, il contribuente non è più chiamato a versare l’ICI su:
◦l’immobile dove il contribuente dimora abitualmente (sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9).
◦Le pertinenze dell’abitazione principale (come individuate da regolamento comunale).
◦Gli immobili che il Comune ha assimilato ad una abitazione principale in base a un regolamento o ad una delibera comunale.
Tra gli immobili assimilati all’abitazione principale rientrano, sempre se il Comune lo abbia previsto nel proprio regolamento o delibera:
◦l’immobile dato in uso gratuito ai familiari;
◦i fabbricati posseduti da anziani o da disabili che trasferiscono la propria residenza in istituti di ricovero.
Poiché la disciplina dettata dai Comuni non è uniforme in tutto il territorio nazionale, per assicurarsi che l’immobile posseduto sia esente da ICI, occorre chiedere le necessarie informazioni al Comune sul cui territorio si trova l’immobile.
Osservazioni
Il concetto di “prima casa” è differente da quello di “abitazione principale”.
Il termine “prima casa” è infatti utilizzato per descrivere le agevolazioni fiscali sulle imposte indirette, calcolate al momento dell’acquisto dell’immobile.
Il termine “abitazione principale”, invece, è utilizzato per descrivere le agevolazioni IRPEF e ICI.
I due termini, inoltre, non sempre identificano lo stesso immobile.
Infatti, l’abitazione principale è quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre la prima casa è quella situata nel comune all’interno del quale il contribuente ha la propria residenza o nel comune sede della propria attività lavorativa (quindi la prima casa non è quella in cui il contribuente deve necessariamente risiedere).
Ecco, quindi, che possono verificarsi casi in cui il contribuente usufruisce dell’agevolazione “prima casa”, sulle imposte indirette (Registro, IVA, Catastale, Ipotecaria), ma non delle agevolazioni IRPEF o ICI sull’abitazione principale.
Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che acquista un immobile nel comune ove ha sede la propria attività lavorativa, ma lo stesso contribuente è residente o dimora in altro comune.
Occorre fare un’ultima riflessione sul concetto di “dimora abituale”, usato per descrivere l’abitazione principale ai fini IRPEF ed ICI.
Come più sopra detto, il concetto di “dimora abituale” può anche non coincidere con quello di “residenza anagrafica”.
Le stesse istruzioni ministeriali al modello 730/2010 (pag. 60), trattando della detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa, precisano: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.”
Mentre l’autocertificazione descritta nelle istruzioni di cui sopra è riconosciuta al livello di Agenzia delle Entrate, risulta meno conosciuta a livello comunale.
Infatti, molti comuni fanno riferimento esclusivamente alla nozione di residenza anagrafica, e non a quella di dimora abituale, per identificare l’abitazione principale del contribuente agevolabile ai fini ICI.
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Aggiunto dopo 18 minuti :
Secondo il mio modesto parere si dovrebbe fare un atto dal primo notaio con il quale si rinuncia alle agevolazioni prima casa avute nel fabbricato avuto in donazione per poter usufruire delle stesse nel secondo acquisto