brina82

Membro Storico
Professionista
Scusate mi aggancio a questa discussione come sugeritomi da ludovica83...

Io (in realtà un mio conoscente) ho un problema analogo. Ha acquistato (senza mutuo) come prima casa e ha subito affittato riservandosi una stanza più il bagno. Gli inquilini oramai hanno già la residenza in quell'appartamento, e questa persona dovrebbe entro 18 mesi spostarci la residenza. Al comune hanno cominciato a fare storie, parlando di iscrizione in diversi più stati di famiglia, bollette bla bla bla (in più la cucina è ad uso esclusivo degli inquilini) per cui questa persona sta seriamente pensando di prendere un monolocale, trasferirvisi per 2-3 mesi, intestarsi le bollette e prendere la residenza.

(Tra l'altro prima se i vigili non ti trovavano ti negavano la residenza, oggi invece ci potrebbe essere la segnalazione al prefetto, in altre parole si rischia sul penale...)

Ora io sto a domandarvi il seguente quesito. Si è parlato (anche in altre discussioni) del fatto che l'AdE prevede la possibilità di affittare un appartamento (pirma casa) ma solo dopo avervi trasferito la residenza... Qui la situazione è diversa, perchè la residenza non è stata trasferita in questo immobile prima di averlo affittato! Quindi? L'irregolarità c'è ugualmente? Grazie.[DOUBLEPOST=1389446510,1389446450][/DOUBLEPOST]L'IMU è stata pagata per intero a scanso di equivoci.[DOUBLEPOST=1389446580][/DOUBLEPOST]La sua preoccupazione sta nel fatto che anche se riesce a trasferire la residenza (nei 18 mesi) anche in un altro immobile di quel comune, oramai la frittata è fatta!
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
La sua preoccupazione sta nel fatto che anche se riesce a trasferire la residenza (nei 18 mesi) anche in un altro immobile di quel comune, oramai la frittata è fatta!
a) Che motivazione scritta ti hanno dato per rifiutarti due nuclei familiari? Hanno accennato qualche cosa alla grandezza della casa rispetto alle persone presenti? Cioè una problematica sanitaria...

b) Prende residenza entro 18 mesi all'interno del comune in quanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente.
Questo significa che è possibile acquistare come “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.

Ribadito anche nella guida:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4

l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all’estero (iscritti all’Aire - “Anagrafe degli italiani residenti all’estero”) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto

Le agevolazioni non si perdono nei seguenti due casi:
• quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un’immobile situato in uno Stato estero, sempre ché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
• quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

Con riferimento alla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi, con la Risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto. Non sarà applicata, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione
• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. In tale situazione, il contribuente ha comunque la possibilità, sempreché la violazione non è stata già constatata, di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. È sufficiente che egli presenti un’istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto con cui dichiari l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richieda la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle
sanzioni in misura ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione opportunamente ridotta, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

PER QUANTO RIGUARDA IMU
E' giusto quanto fatto visto che...
Per l’applicazione dell’IMU si considera abitazione principale l’immobile iscritto, o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica....

 

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