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Le sanzioni per le dichiarazioni false incomplete o mendaci
Le nuove norme hanno inasprito pesantemente le sanzioni da applicare in caso di omessa dichiarazione, di dichiarazione incompleta o mendace, circa le modalità di pagamento .
In caso di falsa indicazione del prezzo si perde l'agevolazione e rischiano pesanti sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro inoltre i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore con l'applicazione delle imposte sull'intero valore reale dell'immobile maggiorate del 50%.
Bisogna inoltre sottolineare che acquirente e venditore rischiano in caso di false indicazioni sanzioni anche penali prevista per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che prevede la pena della reclusione fino a due anni (art. 483 del codice penale).
Le sanzioni, compresa quella penale, trovano applicazione anche al caso di dichiarazione reticente, e quindi incompleta, dovuta al pagamento di somme in contanti corrispondenti alla parte del prezzo non dichiarata nel contratto.
QUANDO SI PERDONO I BENEFICI FISCALI SULLA “PRIMA CASA”
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.