Avv Luigi Polidoro

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L'art. 111 c.p.c. prevede che l'avente causa del diritto controverso subirà gli effetti dell'esito del procedimento.
Quindi il tuo dubbio, @Matteovic , è più che fondato.
Il rimedio suggerito da @marchesini è, a mio parere, più che soddisfacente.
In alternativa, somma detratta dal prezzo di acquisto dell'immobile che viene lasciata dal venditore in custodia del notaio e che verrà riscossa soltanto in caso di esito positivo del giudizio.
 

Rudyaventador

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Se la cassazione decidesse che é giusto dividere le spese ok, ma ciò che temo é che toccherebbero a me le conseguenze della sentenza: spese legali ecc ecc

Non ripeto quanto gia espresso dal Collega , specifico che
Se la cassazione dovesse ribaltare nella sostanza la doppia conforme dei gradi inferiori , tu subiresti , sia il ricalcolo delle spese condominiali e la nuova tabella millesimale , ma riterrei , relative solo al esercizio in corso ed il precedente, nonchè della soccombenza , che in cassazione la condanna alle spese è rilevante, ( l avvocato non determina la condanna alle spese , emette parcella solo nei confronti dell assistito se si è costituito quale resistente dinanzi alla SC).

In caso , che sembrerebbe in prima facie probabile se il merito di contestazione è esattamente come esposto ( al netto della doppia conforme che non pone nelle migliori condizioni un ricorso) , confermare i gradi inferiori , ( probabile dato che la riforma del condominio del 2012 ha reintrodotto l unaminità, disattendendo il mutato precedente orientamento della SC) , tu non dovrai vederti ripartita la condanna alle spese del condominio a favore dei resistenti.
 

Matteovic

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La ringrazio @Avv Luigi Polidoro
Le chiedo un' ultima precisazione:
La causa é stata promossa da tizio e da caio (proprietario dell' appartamento che sto acquistando) contro il condominio.
Negli atti e nelle sentenze si legge nome e cognome dei 2 proprietari facenti causa contro il nome "condominio". Non causa tra condominio contro condominio. La causa é stata promossa da persona fisica caio contro condominio. Mi verrebbe da pensare che la causa dovrebbe trasferirsi per successione causa morte non per vendita del suo appartamento.
Probabile io stia delirando ma non sono del mestiere :)
 

Avv Luigi Polidoro

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Matteovic non ho capito la domanda.
La causa è fra due condomini ed il resto della compagine condominiale (cioè il condominio). Qualsiasi vicenda successorio (non solo la morte del condomino, ma anche l'acquisto dell'immobile) produce l'effetto di trasferire gli effetti del processo sul nuovo titolare.
Sono riuscito a risponderti?
 

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