Gugly

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Agente Immobiliare
Nulla
La riunione dell'usufrutto é una mera conseguenza del primo passaggio (l'acquisto della n.p.) : é l'aspetto economico la discriminante ovvero con quali danari e di chi é stato fatto l'acquisto della n.p.
 

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Sono d'accordo con le risposte precedenti che ti sono state date.
In merito a quello che dici:
è possibile che abbiamo voluto mediante questo acquisto "combinato" arricchire di fatto la figlia, che dopo il decesso della madre, si ritrova piena proprietaria di una casa, il cui prezzo è stato pagato in parte (per la parte dell'usufrutto) dalla madre
la cosa, oltre a dover essere comprovata, dovrebbe ache essere mitigata da due fatti:
in primis, la figlia avrà sì alla fine la piena proprietà, ma per ottenerla ha immobilizzato una cifra (quella pagata per la n.p.) senza riceverne interesse né frutti.
In secundis, è vero che la madre ha acquistato l'usufrutto incidendo sul montante ereditario, ma con questo escamotage non ha pagato canoni di affitto, che lo avrebbero invece intaccato.

Insomma, vedilo da un'altra prospettiva: la figlia si è prestata a fare un acquisto a lungo improduttivo per agevolare la madre (cosa che gli altri eredi non hanno fatto), e la madre la agevola ricongiungendo, alla sua morte, l'usufrutto alla nuda propietà.
Messa così, non so se un giudice (sempre che si arrivi a un giudice) la vedrebbe in toto come una lesione di quota legittima...

E poi, ricordiamo che il 25% de montante reditario sfugge alle quote legittime, per cui se alla fine la cifra è modesta la lesione di legittima diventa una questione abbastanza astratta.
 

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