Edilizia: in soffitta la Dia e il certificato di agibilità
La riforma della Scia 2 incassa il sì del Consiglio di Stato. In allegato il parere
di Marina Crisafi - Edilizia verso una maggiore semplificazione, regole omogenee e un unico linguaggio su tutto il territorio nazionale. Ma anche un titolo giuridico necessario per ogni tipologia di intervento, abolizione della Cil (Comunicazione di inizio lavori), della Dia (dichiarazione di inizio attività) e del tradizionale certificato di agibilità.
È quanto prevede il decreto Scia 2 varato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi che ha ricevuto l'ok del Consiglio di Stato, con il parere n. 1784/2016 (qui sotto allegato). Si avvia al traguardo, dunque, un altro passo importante della riforma Madia, avviata con il d.lgs. n. 126/2016 in vigore dal 28 luglio 2016, c.d. Scia 1, che ha ridisegnato la disciplina generale per le attività private non soggette a segnalazione certificata (leggi: "Scia unica: ecco come funziona la riforma").
L'attuale decreto provvede, quindi, ad entrare nel dettaglio della disciplina, compiendo una vera e propria ricognizione delle attività nei diversi settori e introducendo significative novità.
Vediamole:
Addio alla Dia e alla Cil
Viene abolita la Dia (Dichiarazione di inizio attività) che verrà sostituita da una Scia con inizio posticipato dei lavori. Ad andare in soffitta è anche la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta dal d.l. n. 40/2010, e gli interventi assoggettati alla stessa diventano attività libera. Contestualmente, la Comunicazione Asseverata (c.d. Cila) affiancata alla Cil, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, viene estesa anche al restauro e al risanamento conservativo non riguardanti parti strutturali dell'edicifio.
Addio al certificato di agibilità
Ad essere semplificato è anche il procedimento relativo al certificato di agibilità che così come tradizionalmente conosciuto viene abolito e sostituito da un'apposita Segnalazione certificata di agibilità con la previsione di una riforma dell'intera procedura (leggi in merito: "Presto l'addio al certificato di agibilità").
Il quadro degli interventi in cinque ipotesi
Con le modifiche indicate, il quadro degli interventi edilizi è basato su 5 ipotesi:
- gli interventi in edilizia libera che non richiedono adempimenti;
- gli interventi che richiedono la Cila;
- gli interventi assoggettati a Scia;
- gli interventi assoggettati a permesso di costruire;
- gli interventi per i quali è possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla Scia.
Il regime ordinario, quindi, diventa quello soggetto a Cila, per la cui violazione palazzo Spada nei suoi rilievi ha evidenziato che la sanzione pecuniaria prevista (forfettizzata in mille euro) dovrebbe essere graduata ed estesa anche ad altre ipotesi di irregolarità (come ad es. i lavori eseguiti in difformità o la Cila incompleta, ecc.).
Il glossario unico
Come stabilito nel decreto, infine, allo scopo di garantire "omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale", si demanda ad un provvedimento ad hoc del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un "glossario unico", che non solo provvederà a fornire un linguaggio comune in tutta Italia ma individuerà il titolo giuridico necessario per ogni tipologia di intervento.
Nelle more, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario "provvisorio" che consenta di individuare immediatamente la tipologia dell'intervento e il regime applicabile, indicando altresì i documenti necessari.
Consiglio di Stato, parere n. 1784/2016
Fonte: Edilizia: in soffitta la Dia e il certificato di agibilità
(www.StudioCataldi.it)
La riforma della Scia 2 incassa il sì del Consiglio di Stato. In allegato il parere
di Marina Crisafi - Edilizia verso una maggiore semplificazione, regole omogenee e un unico linguaggio su tutto il territorio nazionale. Ma anche un titolo giuridico necessario per ogni tipologia di intervento, abolizione della Cil (Comunicazione di inizio lavori), della Dia (dichiarazione di inizio attività) e del tradizionale certificato di agibilità.
È quanto prevede il decreto Scia 2 varato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nei mesi scorsi che ha ricevuto l'ok del Consiglio di Stato, con il parere n. 1784/2016 (qui sotto allegato). Si avvia al traguardo, dunque, un altro passo importante della riforma Madia, avviata con il d.lgs. n. 126/2016 in vigore dal 28 luglio 2016, c.d. Scia 1, che ha ridisegnato la disciplina generale per le attività private non soggette a segnalazione certificata (leggi: "Scia unica: ecco come funziona la riforma").
L'attuale decreto provvede, quindi, ad entrare nel dettaglio della disciplina, compiendo una vera e propria ricognizione delle attività nei diversi settori e introducendo significative novità.
Vediamole:
Addio alla Dia e alla Cil
Viene abolita la Dia (Dichiarazione di inizio attività) che verrà sostituita da una Scia con inizio posticipato dei lavori. Ad andare in soffitta è anche la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta dal d.l. n. 40/2010, e gli interventi assoggettati alla stessa diventano attività libera. Contestualmente, la Comunicazione Asseverata (c.d. Cila) affiancata alla Cil, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, viene estesa anche al restauro e al risanamento conservativo non riguardanti parti strutturali dell'edicifio.
Addio al certificato di agibilità
Ad essere semplificato è anche il procedimento relativo al certificato di agibilità che così come tradizionalmente conosciuto viene abolito e sostituito da un'apposita Segnalazione certificata di agibilità con la previsione di una riforma dell'intera procedura (leggi in merito: "Presto l'addio al certificato di agibilità").
Il quadro degli interventi in cinque ipotesi
Con le modifiche indicate, il quadro degli interventi edilizi è basato su 5 ipotesi:
- gli interventi in edilizia libera che non richiedono adempimenti;
- gli interventi che richiedono la Cila;
- gli interventi assoggettati a Scia;
- gli interventi assoggettati a permesso di costruire;
- gli interventi per i quali è possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla Scia.
Il regime ordinario, quindi, diventa quello soggetto a Cila, per la cui violazione palazzo Spada nei suoi rilievi ha evidenziato che la sanzione pecuniaria prevista (forfettizzata in mille euro) dovrebbe essere graduata ed estesa anche ad altre ipotesi di irregolarità (come ad es. i lavori eseguiti in difformità o la Cila incompleta, ecc.).
Il glossario unico
Come stabilito nel decreto, infine, allo scopo di garantire "omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale", si demanda ad un provvedimento ad hoc del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un "glossario unico", che non solo provvederà a fornire un linguaggio comune in tutta Italia ma individuerà il titolo giuridico necessario per ogni tipologia di intervento.
Nelle more, le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario "provvisorio" che consenta di individuare immediatamente la tipologia dell'intervento e il regime applicabile, indicando altresì i documenti necessari.
Consiglio di Stato, parere n. 1784/2016
Fonte: Edilizia: in soffitta la Dia e il certificato di agibilità
(www.StudioCataldi.it)